Nel delicato contesto della crisi finanziaria degli enti locali, il ricorso all’affidamento a terzi della gestione di beni immobili strategici – come nel caso delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) – è spesso valutato come possibile leva di riequilibrio. Con la delibera n. 367 del 12 novembre 2025, la Corte dei conti Lombardia affronta il caso di un Comune prossimo alla dichiarazione di dissesto che intende affidare in esternalizzazione la gestione della propria RSA, precisando condizioni, limiti e responsabilità dell’ente.
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L’affidamento in gestione è ammissibile, ma il Comune resta vincolato a trasparenza e correttezza finanziaria
La Corte parte da un principio generale: affidare a terzi la gestione di un bene attraverso procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. 36/2023 è, in astratto, compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio.
L’esternalizzazione, infatti, non costituisce di per sé una violazione delle norme sul dissesto né una forma impropria di dismissione patrimoniale.
Tuttavia – sottolineano i giudici – l’operazione non è mai neutra:
l’ente deve garantire corretta gestione finanziaria,
rispetto dell’autovincolo derivante dalla lex specialis,
coerenza con il principio tempus regit actum, soprattutto in prossimità della deliberazione di dissesto.
La Corte richiama la responsabilità dell’amministrazione nell’inserire clausole contrattuali che massimizzino l’utilità dell’operazione per il riequilibrio, senza però alterare o forzare le regole della gara o gli affidamenti già ingenerati nei potenziali concorrenti.
Entrate vincolate: non sempre utilizzabili per il risanamento
Il secondo punto critico riguarda la destinazione dei proventi derivanti dall’affidamento.
La Corte richiama l’art. 246, comma 4, del TUEL, che disciplina l’utilizzo delle entrate in fase di dissesto.
La regola è chiara:
solo in presenza di specifiche condizioni tali risorse possono essere destinate al rientro dalla crisi finanziaria;
diversamente, scattano vincoli di disponibilità e di destinazione, che impediscono all’ente di utilizzarle liberamente per il riequilibrio.
In sostanza, la gestione esternalizzata può essere utile al risanamento, ma non garantisce automaticamente margini finanziari: molto dipende dalla natura dell’entrata generata e dal quadro normativo del dissesto.
La Corte richiama infine la necessità di un dialogo costante tra ente e partecipate o gestori privati e di un’attenta valutazione degli effetti che l’operazione produce sul piano finanziario, patrimoniale e gestionale.
La delibera lombarda si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce agli enti in crisi margini di manovra, purché esercitati con rigore.
L’affidamento della RSA è dunque possibile, ma richiede un approccio tecnico, prudenziale e rispettoso dei vincoli normativi: solo così l’operazione può contribuire effettivamente al percorso di uscita dal dissesto.
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