Il Caso
L’organo consiliare, sulla base delle manifestazioni d’interesse alla nomina pervenute, dovrà a breve procedere alla elezione del presidente del collegio dei revisori. Il quesito mira ad approfondire il tema della incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti, in relazione alle previsioni del comma 3 dell’art.236 Tuel ed al comma 1 lett.c) dell’art.2399 cc, con particolare riferimento all’incarico di liquidatore di società a responsabilità limitata interamente controllata dall’ente (socio unico), svolto dallo stesso sin dalla messa in liquidazione della società (un decennio circa). La suddetta società in liquidazione presenta da vari anni bilanci in perdita. Ad avviso degli uffici competenti dell’ente la suddetta candidatura presenta elementi di incompatibilità ai sensi dell’art.236 del Tuel. Saremmo di fronte ad un legame fondato su “un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita” che la norma ritiene di per sé suscettibile di compromettere l’indipendenza del revisore, che attenui o annulli del tutto l’obiettività del controllore (cfr. la sentenza Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Toscana n.37/2024). Inoltre la situazione di incompatibilità e di potenziale conflitto di interessi permarrebbe anche nel caso di eventuale sostituzione del liquidatore, oggi dimissionario, in considerazione di possibili sviluppi per la tutela dell’interesse pubblico e societario.
Risposta
La questione posta riguarda l’applicabilità delle norme in materia di incompatibilità e ineleggibilità alla figura del revisore dei conti, con particolare riferimento al caso di un candidato che ha ricoperto o ricopre l’incarico di liquidatore di una società interamente partecipata dall’ente.
La disciplina di riferimento si articola su due livelli normativi principali:
*Testo Unico degli Enti Locali (TUEL): L’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 elenca in maniera tassativa le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i revisori dei conti degli enti locali. L’obiettivo è salvaguardare l’indipendenza e l’obiettività del revisore, prevenendo situazioni di potenziale conflitto d’interessi.
* Codice Civile: L’art. 2399 c.c., richiamato in via sussidiaria dal TUEL (art. 236, co. 3), individua ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza per i sindaci e i revisori, tra cui i rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita.
Il principio cardine è l’indipendenza del revisore. La Corte dei Conti, con diverse pronunce, ha ribadito che il revisore deve agire senza vincoli, al di fuori di qualsiasi rapporto che possa comprometterne l’autonomia di giudizio. La sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Toscana n. 37/2024, da lei citata, conferma tale orientamento.
La situazione descritta, ovvero l’incarico di liquidatore di una società a totale controllo pubblico, rileva in modo significativo ai fini della valutazione dell’idoneità del candidato.
L’incarico di liquidatore, per sua natura, non si esaurisce in una singola attività, ma costituisce un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. Questo legame è diretto e costante con una società che, pur essendo giuridicamente autonoma, è soggetta al controllo totale dell’ente locale.
Tale rapporto rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo del comma 3 dell’art. 236 del TUEL e, per richiamo, del comma 1, lettera c) dell’art. 2399 c.c. Quest’ultima norma stabilisce l’ineleggibilità di coloro che “sono legati alla società o a società da questa controllate da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita”. Sebbene la norma si riferisca alla società, nel caso di società a totale controllo, il legame si estende inevitabilmente all’ente controllante.
Il revisore, chiamato a vigilare sulla regolarità della gestione contabile e finanziaria dell’ente, si troverebbe a valutare le scelte gestionali, incluse quelle relative alla gestione e ai risultati della società controllata in liquidazione, per le quali ha avuto un ruolo attivo in qualità di liquidatore. Questa sovrapposizione di ruoli crea un evidente e insanabile conflitto d’interessi.
Alla luce dell’analisi svolta, si conferma l’esistenza di un’evidente e grave situazione di incompatibilità e conflitto d’interessi che osta alla nomina del candidato in questione a presidente del collegio dei revisori.
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