L’ente non può determinare un accantonamento al fondo contenzioso in modo forfettario, né è sufficiente che siano elencate le cause di contenzioso senza una relativa quantificazione per ogni contenzioso. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.83/2022).
L’istruttoria
Il magistrato istruttore dopo aver verificato gli accantonamenti effettuati nel conto consuntivo da un ente locale negli anni 2018 e 2019, oggetto di verifica, chiedeva di allegare l’elenco analitico del contenzioso pendente (incluse le sentenze non definitive e non esecutive) e di riferire sull’esistenza di potenziali transazioni non considerate nel fondo contenzioso.
In risposta l’ente evidenziava che «il fondo contenzioso accantonato a fine esercizio 2018 per € 150.000,00 è stato quantificato sulla base della nota del Responsabile di Settore e dell’allegata valutazione del rischio di soccombenza». Avendo accantonato nell’anno 2019 ulteriori 20.000 euro, il fondo contenzioso nel conto consuntivo 2019 aumentava nell’importo di 170.000 euro. Infine, concludeva precisando che “Con il rendiconto 2020 il fondo rischi contenzioso accantonato ammonta a € 215.000,00 tenuto conto della valutazione compiuta dal legale convenzionato con l’ente. Con il prossimo rendiconto si provvederà alla quantificazione analitica del fondo per singolo contenzioso in essere”.
Le indicazioni del Collegio contabile
Dall’esame degli atti del contenzioso, il magistrato istruttore ha rilevato come non fosse stata adeguatamente quantificata già a partire dal 2018 la passività potenziale discendente dalla sentenza di condanna di primo grado per € 60.000,00, a nulla rilevando le giustificazioni postume dell’ente di essere riuscito ad ottenere l’inibitoria in sede di gravame e tanto «fa ben sperare circa l’esito dei due giudizi». Infatti, on può non rilevarsi che si è al cospetto di un provvedimento interinale, basato sul mero fumus boni iuris al quale si contrappone una pronuncia di merito e di condanna e ragioni di prudenza suggeriscono di tenere in debita considerazione l’onere finanziario che dalla stessa potrebbe derivare. Per quanto concerne, viceversa, il rendiconto 2019, l’Ente non ha fornito una puntuale ricognizione del contenzioso pendente, ma un semplice prospetto dal quale si evince un incremento forfettario del Fondo rischi in sede di bilancio di previsione 2019. Evidenzia il Collegio contabile come, la conseguenza di una sottostima del fondo rischi o di una quantificazione non analitica, sia quella di non dare adeguata rappresentazione agli oneri finanziari che potrebbero insorgere a conclusione dei giudizi in corso e che il bilancio potrebbe non riuscire ad affrontare con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel), con tutte le conseguenze in punto di mantenimento degli equilibri di bilancio. In altri termini, un’adeguata costituzione del fondo rischi consente all’Ente di precostituirsi risorse sufficienti a fronteggiare e neutralizzare gli effetti pregiudizievoli discendenti da un’eventuale soccombenza giudiziale.
Infine, stigmatizza il fondamentale ruolo dei revisori dei conti i quali debbono essere periodicamente informati del contenzioso in corso, ai fini del pieno ed efficace rispetto dei principi contabili e della segnalazione delle eventuali irregolarità.
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