Contributi aggiuntivi degli enti locali associati imponibili ai fini Iva

il sole24ore
31 Agosto 2021
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di Jessica Pettinacci Gabriele Sepio

Non rileva il fatto che le quote non coprano interamente i costi
Enti non profit, rilevanti ai fini Iva i contributi aggiuntivi versati dagli associati pubblici per specifiche attività. Con la risposta a interpello 576/E pubblicata ieri l’agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento ai fini Iva delle attività effettuate da un ente associativo. Il caso riguarda quello di un’associazione volontaria di enti pubblici locali che svolge, senza fini di lucro, attività di supporto tecnico-scientifico per gli associati realizzando studi e progetti in tema di sviluppo socio-economico. In particolare, con riferimento a specifiche iniziative, l’Associazione percepisce un contributo aggiuntivo rispetto all’ordinaria quota associativa, a ristoro delle spese sostenute per il loro svolgimento. Circostanza, quest’ultima, su cui prende posizione l’amministrazione finanziaria, interpellata in merito alla riconduzione o meno in ambito Iva delle attività in questione.
La risposta dell’Agenzia è positiva e in linea con i precedenti di prassi e giurisprudenza (circolare 34/2013 e Corte Ue 23 marzo 2006, C-210/04; 5 luglio 2018, C-544/16). In quest’ipotesi ricorre, infatti, il requisito oggettivo ai fini Iva, in quanto le attività svolte dall’Associazione hanno carattere di onerosità e sinallagmaticità, a nulla rilevando l’eventuale circostanza che le somme siano corrisposte dagli associati e non coprano interamente i costi sostenuti. Prova ne è il fatto che le somme aggiuntive corrisposte all’Associazione medesima verrebbero erogate a fronte di specifiche prestazioni di servizi e vi sarebbe, dunque, un nesso diretto tra quest’ultime e quanto corrisposto dagli associati. Un’impostazione questa che, a dire della prassi, vale anche nell’ipotesi in cui le prestazioni vengano effettuate sulla base di contratti stipulati in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, in quanto ricomprese nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6 del medesimo codice. Vale a dire in quanto accordi di cooperazione conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici rette da un interesse pubblico. Nel caso di specie ricorrerebbe, comunque, lo schema di erogazione corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi.
Quanto chiarito dall’Agenzia costituisce, a ben vedere, un’impostazionecondivisibile, nelle ipotesi in cui le somme siano versate dai Comuni in forza di un vero e proprio rapporto di affidamento di servizi e non a titolo di quota associativa, o di corrispettivo specifico per attività effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione. Laddove dovessero ricorrere questi ultimi presupposti, potrebbero invece sussistere i margini per l’esclusione delle attività rese dall’associazione dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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