La precedente posizione dei giudici contabili
La Corte die conti del Piemonte (deliberazione n.388/2013) ha avuto modo di precisare per un quesito analogo a quello posto da un Sindaco di un comune veneto, come per un ente locale sia possibile una gestione attiva della propria liquidità, la quale pur non essendo disciplinata da apposita normativa, era stata ritenuta consentita fermo restando le seguenti indicazioni di cautela:
- elevato rating sul merito di credito della controparte;
- garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere;
- rispetto della normativa sulla tesoreria unica;
- estinzione dell’operazione in breve termine (in genere nell’arco massimo di 18 mesi) o possibilità garantita di pronto disinvestimento anticipato del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate (per tale motivo è da escludersi la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nella misura in cui al deficit di cassa possa sopperirsi con il disinvestimento delle operazioni di cash management), anche in relazione all’obbligo di prioritario utilizzo previsto dall’art. 7, c. 5, del d.lgs. 279/2007, anche per le liquidità “temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie”;
- deposito dei titoli presso il tesoriere ai sensi dell’art. 209, comma 3, e 211, comma 2, del TUEL.
La richiesta del Sindaco
A fronte di tale precedente autorevole dei giudici contabili piemontesi, pur in presenza della tesoreria unica, il Sindaco di un comune del veneto ha chiesto conferma alla Sezione regionale di controllo, spiegando anche la tipologia di operazione finanziaria da intraprendere. In particolare, si prevede il trasferimento delle somme destinate all’investimento su un conto corrente aperto presso un altro intermediario finanziario autorizzato, di elevato primario rating creditizio. Tale conto corrente sarebbe un conto corrente/di deposito titoli “ad operatività vincolata”, nel senso che le operazioni finanziarie ammesse sono solo ed esclusivamente quelle tra il tesoriere dell’ente e l’intermediario finanziario, con sottoposizione dell’operazione a tutte le verifiche necessarie per assicurare anche una corretta gestione della liquidità della propria attività, sia nel breve termine, che per tutta la durata dell’investimento, evitando accuratamente il ricorso ad anticipazioni di liquidità, e sottoponendo la stessa al parere preventivo dell’organo di revisione contabile.
La risposta del Collegio contabile
A differenza dei colleghi piemontesi, per la Sezione del Veneto tale operazione di utilizzo delle eccedenze di cassa della tesoreria non sarebbero ammesse. Ricorda il Collegio contabile come con il d.l. n.1/2012 all’art. 35, così come modificato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2018, ha previsto la sospensione della tesoreria unica mista e l’introduzione del sistema di tesoreria unica, limitando, quindi, l’attività dei tesorieri comunali alla cura dei pagamenti e delle riscossioni, senza possibilità di gestire la liquidità dell’ente, disponendo al comma 8 che “Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso…”. Pertanto, il sistema di tesoreria unico misto è stato sospeso – anche per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che usufruiscano di contributi statali – fino al 31 dicembre 2021.
In ragione di tale intervento legislativo, giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n.256/2013), il Collegio contabile ritiene la possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), essendo il servizio di tesoreria attuale finalizzato anche alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
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