Mutui per gli enti in riequilibrio ammissibili se vi è risparmio di spesa prospettica sia corrente che in conto capitale

La questione, posta all’attenzione dei giudici contabili, ha riguardato la possibilità, per un ente in riequilibrio finanziario, di contrarre un mutuo per una ristrutturazione straordinaria di un immobile necessario per evitare continue spese di manutenzione ordinaria.

25 Settembre 2020
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La questione, posta all’attenzione dei giudici contabili, ha riguardato la possibilità, per un ente in riequilibrio finanziario, di contrarre un mutuo per una ristrutturazione straordinaria di un immobile necessario per evitare continue spese di manutenzione ordinaria. La Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.84/2020) ne acconsente l’attivazione condizionandola al requisito del risparmio prospettico sia se in conto corrente che in conto capitale, tale da migliorare gli equilibri negli anni previsti dal piano finanziario iniziale.

La domanda del Sindaco

Dopo aver il Sindaco di un comune premesso di aver avuto approvato dalla Sezione regionale della Corte dei conti un piano di riequilibrio finanziario, ha chiesto se sia possibile procedere a lavori indifferibili di ripristino della sicurezza, funzionalità e fruibilità di un bene appartenente al patrimonio comunale, la cui spesa sarebbe sostenibile, da un punto di vista finanziario, solo mediante accesso ad un mutuo con la CDP. Evidenziando come, in mancanza della realizzazione di tali interventi, comporterebbe nel tempo il sostenimento di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da gravare in maniera sensibile sugli equilibri di parte corrente e di parte capitale, rendendo di fatto più difficile il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio. In altri termini, ripercorrendo le disposizioni sulla limitazione dell’accesso ai mutui, l’art.243-bis del Tuel prevede una deroga in presenza di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano, che potrebbe rientrare il caso prospettato.

Il parere del Collegio contabile

I giudici contabili hanno, in via preliminare, precisato come, la disciplina in tema di indebitamento degli enti territoriali sia consentita solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. In tale ambito il legislatore ha introdotto una speciale disposizione normativa per gli enti in riequilibrio finanziario secondo cui l’ente «può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio». Il successivo comma 9-bis dell’art.243-bis del Tuel ha previsto che «In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati». Il secondo periodo permette di avere una dimensione quantitativa immediatamente verificabile, mentre altrettanto non può dirsi con riferimento al primo periodo della disposizione. Quest’ultimo, infatti, è legalo alla realizzazione di due condizioni. La prima è che le spese da finanziare tramite i mutui devono essere relative a progetti e interventi che garantiscano risparmi di gestione. La seconda è che i risparmi di gestione prospettici devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In merito al risparmio di spesa prospettico, la disposizione normativa non prevede in modo espresso che il risparmio sia di parte corrente o in conto capitale, pur restando auspicabile una contrazione della prima tipologia di uscite. I risparmi contemplati dalla norma sono sia quelli originariamente contemplati dal piano quanto quelli che, nel corso della procedura, l’ente possa realizzare ai fini del suo risanamento finanziario. Spetterà, quindi, all’ente locale in riequilibrio finanziario dimostrare non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano. In altri termini, la scelta di accedere al finanziamento in esame andrà adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.

Conclusioni

Le indicazioni del Collegio contabile sulla possibilità di contrarre mutui da parte di enti in riequilibrio finanziario è sottoposta alla condizione di possibile e documentati risparmi correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio. La decisione, quindi, di attivare l’indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui accertamento spetta all’amministrazione locale alla luce delle previsioni del piano di riequilibrio finanziario.

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