Il d.l. n.104/2020 ha introdotto l’obbligo di certificazione, da parte degli enti locali, finalizzata ad attestare la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente. La disposizione normativa indica anche dove le citate entrate dovranno essere certificate. In ragione dell’incertezza, il decreto prevede, altresì, la possibilità di deliberare fino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio riguardanti le maggiori risorse trasferite con il decreto.
Le risorse trasferite agli enti locali
L’Art. 39 del d.l. 104/2020 integra la dotazione finanziaria trasferite ai Comuni dal d.l. 34/2020 (decreto rilancio) 1.220 milioni di euro in favore dei comuni, aumentando di fatto la dotazione finanziaria complessivamente per i Comuni pari a complessivi 4,220 Milioni di euro (3 miliardi del decreto rilancio + 1,220 Miliardi del decreto “Agosto”). Tale fondo concorre, ad assicurare ai comuni, le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto Rilancio ha previsto, al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, è prevista l’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 sull’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente. Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, avvalendosi del supporto tecnico della SOSE (in ragione del fabbisogno standard di spesa di ciascun ente locale). Si ricorda come il D.M. interno 16 luglio 2020 ha definito i criteri e le modalità di riparto del Fondo a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. Infine, la ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 24 luglio 2020.
Contabilizzazione
Il decreto “Agosto” si è preoccupato dei definire la contabilizzazione delle somme derivanti agli enti locali dal riparto del Fondo di cui all’articolo 106 del D.L. n. 34/2020, precisando che le relative risorse sono contabilizzate al Titolo II delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”.
Certificazione
Il decreto ha, anche, definito la procedura per la consuntivazione delle minori entrate o maggiori spese legale all’emergenza edipemiologica. In particolare ha disposto l’obbligo, per gli enti locali beneficiari, di inviare per via telematica (utilizzando l’applicativo web al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. La certificazione è finalizzata ad attestare la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.
Sanzioni
Per gli enti locali inadempienti, all’invio della certificazione nel termine perentorio indicato dalla norma, è stata prevista una sanzione di carattere finanziario consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale, in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi sarà effettuata a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno, ovvero con recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU.
Verifica a consuntivo
Le certificazioni saranno tenute, inoltre, in conto ai fini della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021. Si tratta di una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese entro il 30 giugno 2021, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni con eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
Variazioni di bilancio
In ragione dell’incertezza, sia dal lato delle minori entrate sia in termini di maggiori spese, il decrteto “Agosto” ha autorizzato gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio riguardanti le maggiori risorse attribuite.
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