Il decreto fiscale 2020 (d.l. n.124/2019) ha inserito l’art.57-ter secondo cui “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento“. In altri termini, negli organi collegiali dei revisori dei conti la nomina del Presidente spetta al Consiglio comunale.
Le attività poste in essere dal Comune
Un Comune del Lazio emetteva avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti pubblicata sul sito WEB del Comune dal 6 al 18 febbraio 2020. Il Consiglio Comunale a seguito della determina dirigenziale che approvava la lista dei candidati, procedeva alla nomina, a scrutinio segreto, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, oltre che dei due componenti estratti dalla prefettura.
Il ricorso
Avverso gli atti posti in essere dal Comune il terzo candidato facente parte della lista estratta dalla Prefettura, ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’immediata procedura cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti di elezione del Presidente da parte del Consiglio Comunale.
La decisione del TAR
Il Collegio amministrativi di primo grado ha ritenuto che gli atti posti in essere dal Comune fossero, prima face, legittimi e che quindi nessuna misura cautelare è stata a tal fine adottata. Infatti, secondo il TAR contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, proprio in applicazione del principio tempus regit actum, legittimamente l’amministrazione comunale ha fatto applicazione delle previsioni introdotte con l’art. 57 ter della l. n. 157 del 2019, assumendo rilievo sia l’articolazione per fasi della procedura sia la circostanza che, alla data di entrata in vigore della novella, il collegio dei revisori non era stato ancora nominato, non essendo stata neppure adottata la relativa deliberazione del Consiglio Comunale. Il Collegio ha, inoltre evidenziato come la nomina ha avuto ad oggetto tanto l’incarico di presidente quanto quello di componenti del collegio, dovendosi anche evidenziare che la votazione segreta è da riferire all’individuazione del nominativo del soggetto da individuare e non anche ai profili concernenti alla regolamentazione dell’incarico. In altri termini, le doglianze del revisori estromesso dall’incarico non era riferibile alla nuova regolamentazione imposta dalla normativa, quanto piuttosto si trattava della nomina del Presidente del Collegio dei revisori in conformità alle nuove disposizioni legislative che, alla data della deliberazione del Consiglio Comunale era pienamente operante, essendo la legge entrata in vigore in data 25 dicembre 2019, mentre la deliberazione del Consiglio è avvenuta in data 23 aprile 2020 ben oltre la data di efficacia della disposizione legislativa sulla nomina del Presidente dei revisori dei conti attribuita alla competenza del Consiglio comunale.
In attesa del merito, la sospensiva non è stata accordata al ricorrente ritenendo legittima la nomina, con la conseguenza che l’eccezione sollevata dal Comune resistente circa l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sarà anche essa decisa nella successiva fase di merito.
Vedi la sentenza del TAR Lazio n. 4946/2020
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