di Patrizia Ruffini
Analisi della nuova regola di finanza pubblica, utilizzo delle anticipazioni di liquidità, disavanzo da utilizzo del metodo ordinario per il fondo crediti dubbia esigibilità: ecco le principali novità entrate nelle linee guidae nei questionari relativi al rendiconto 2019, approvati dalla Corte dei conti con la deliberazione della sezione Autonomie n. 9/2020 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 giugno). Responsabili finanziari e revisori degli enti che si sono avvalsi della proroga al 30 giugno del termine di approvazione del rendiconto possono conoscere, prima del completamento del processo di rendicontazione, le singole verifiche sul rispetto dei principali adempimenti posti dall’ordinamento contabile a garanzia della regolarità delle gestioni. Innanzitutto la semplificazione dei vincoli di finanza pubblica fa venire meno la “storica” sezione dedicata, sostituta dalla domanda se l’ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018. I controlli tengono conto anche del Dm 1° agosto 2019 (undicesimo correttivo), che ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell’esercizio (articolo 1, comma 821, della legge 145/2019) in tre distinti equilibri: «risultato di competenza», «equilibrio di bilancio» ed «equilibrio complessivo». Su questo aspetto la domanda verte sul conseguimento dell’equilibrio complessivo individuato dal decreto 1° agosto 2019. Resta poi cruciale la verifica da parte dell’organo di revisione della regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità. Viene infatti richiesto se in sede di approvazione del rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità de (metodo ordinario), un disavanzo da ripianare secondo le regole “speciali” (articolo 39-quater del Dl 162/2019). Sempre in tema di Fondo crediti dubbia esigibilità, i giudici verificano anche l’esercizio della facoltà di ridurre, nel bilancio di previsione 2019, la quota di accantonamento all’80% dello stanziamento iniziale (comma 1015 dell’articolo 1, legge145/ 2018). È infatti necessaria la verifica delle condizioni richieste dalla legge: rispetto dei tempi di pagamento, pagamento delle fatture ricevute e scadute nel 2018 in misura almeno pari al 75% e riduzione dello stock di debito al 31 dicembre 2018 di almeno il 10%, rispetto al corrispondente valore del 2017. In alternativa questi parametri possono essere verificati con riguardo alla situazione al 30 giugno 2019 (in questo caso la riduzione dello stock deve essere del 5%). Un’altra novità interessa il disavanzo o il peggioramento del risultato causato dall’accantonamento dell’anticipazione di liquidità (Fal) per il fondo crediti dubbia esigibilità (articolo 39-ter del dl 162/2009). Sempre in tema di anticipazioni di liquidità, è analizzato il ricorso a quella prevista dalla legge di bilancio 2019 e la relativa estinzione. Sotto la lente pure gli effetti dello stralcio dei crediti fino a mille euro e il rientro dai vari tipi di disavanzo. Le linee guida si soffermano ampiamente sul rilievo della correttezza e della tempestività dei flussi informativi che confluiscono in Bdap e nelle altre banche dati pubbliche. A questo scopo i giudici assegnano all’organo di revisione il compito di verificare la coerenza dei dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell’ente con quelli indicati nel questionario e con quanto trasmesso alla Bdap. Per ribadire l’importanza di questa coerenza, i giudici contabili hanno esteso la certificazione finale del questionario ai dati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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