La questione sottoposta ai giudici amministrativi riguarda sia la possibilità di considerare equiparate sia le esperienza svolte dai revisori contabili, nonché quelle svolte in qualità di membri dei Nuclei di Valutazioni, con riferimento alle esperienza richieste da un ente pubblico ma rivolte esclusivamente ai revisori legali.
La differenza tra ruolo dei revisori legali e quello dei revisori dei conti
La Commissione ha motivato il diniego di attribuzione del punteggio al revisore dei conti in quanto sono stati valutati “… unicamente gli incarichi di revisore legale di durata minima annuale e non quelli relativi alla nomina quale presidente o componente del collegio dei revisori dei conti…”, in quanto “…le figure di revisore dei conti e revisore legale (disciplinate all’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e art. 20 D.Lgs. 123/2011) non sono sovrapponibili in quanto svolgono funzioni differenti …”. Sul punto rileva il Collegio amministrativo che sebbene sia corretta l’affermazione della Commissione secondo cui le figure di revisore dei conti e revisore legale (rispettivamente disciplinate dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 20 D.Lgs. 123/2011) non sono sovrapponibili in quanto svolgono funzioni differenti, tuttavia risulta errata l’interpretazione del criterio in rassegna nel senso di considerare incarichi valutabili soltanto quelli di revisore legale e non anche quelli di revisore dei conti.
I giudici amministrativi sulla base della lettura delle norme sui revisori legali (D.Lgs. n.39/2010) e dei revisori dei conti (D.Lgs. n.123/2011) traggono le seguenti differenze.
Il revisore legale svolge la sua attività professionale in favore di imprese, ha il compito di legalizzare il bilancio, anche consolidato, sul quale può fare rilievi, e redige una relazione annuale in occasione della certificazione del bilancio.
Il revisore dei conti o il sindaco svolge la propria attività professionale non solo in favore di imprese e società ma anche di enti ed organismi pubblici, ha il compito essenzialmente di verificare la regolarità contabile (controllo di legalità), quindi di legalizzare la contabilità (ma non il bilancio) ed è tenuto a redigere una relazione trimestrale.
Da ciò discende che, da una parte è possibile affermare la correttezza dell’affermazione secondo cui le figure del revisore legale e del revisore dei conti non sono sovrapponibili, dall’altra è possibile evidenziare come le due funzioni possano anche essere convogliate all’interno dell’unica figura del “revisore dei conti”, a condizione che, per quanto riguarda le imprese, questi sia anche “revisore legale” perché deve poter effettuare la legalizzazione del bilancio, non consentita al revisore dei conti.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche le funzioni di controllo contabile, tipiche del revisore dei conti, possono essere svolte anche da un revisore legale, che si occuperà comunque del solo controllo di legalità non dovendo, invece, provvedere ad alcuna legalizzazione di bilancio.
Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che se l’attività di revisione contabile pubblica non rientra nel concetto di “revisione legale” di cui alla indicata normativa comunitaria e nazionale attuativa, la normativa che consente anche ai commercialisti di iscriversi nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, non è in grado di “realizzare la lamentata equipollenza tra le due figure ai fini dell’esercizio di quest’ultima attività”( Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2014, n. 2676).
In conclusione, rileva il Collegio contabile, la figura del “revisore legale” è prevista soltanto nell’attività di impresa e per gli “enti di interesse pubblico”, in forma individuale o societaria, laddove è obbligatoria per legge la certificazione del bilancio (attività nell’ambito delle quali è spesso definito anche “revisore legale dei conti” attesa la commistione di funzioni di cui si è detto innanzi); a differenza del “revisore dei conti” che è chiamato soltanto alla verifica di legalità contabile-amministrativa, il quale è una figura che opera sia nell’ambito delle imprese, a tale limitato fine, sia nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
Nell’avviso pubblico è indubbio che l’Autorità, con la selezione pubblica intendesse formalmente acquisire un “revisore legale”, il quale tuttavia svolgesse primariamente funzione di “revisore dei conti”, cui aggiungere la certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle attività progettuali a valere sui fondi comunitari.
Pertanto, per contratti di durata minima annuale previsti nell’avviso pubblico, aventi ad aggetto incarichi di revisione legale e certificazione dei bilanci presso Amministrazioni Pubbliche, non può che essere interpretato nel senso di riconoscere la valutabilità anche dell’esperienza maturata come revisore dei conti nella P.A., non essendo prevista l’attività di certificazione dei bilanci presso la P.A..
Essendo fondato in questa parte il ricorso del ricorrente, i punteggi attribuiti devono essere rettificati.
La valutazione per le attività nel Nucleo di Valutazione
Accolto il primo motivo del ricorso, risulta non fondato, invece, le doglianza circa una errata valorizzazione del periodo di componente del Nucleo di Valutazione da parte dell’aggiudicatario. Infatti, nell’attribuzione dello svolgimento di incarichi ulteriori rispetto a quello utilizzato come requisito di ammissione, aventi ad oggetto incarichi di revisione legale e certificazione dei bilanci presso Amministrazioni Pubbliche, è corretto che sia stato valorizzato il periodo svolto dall’aggiudicatario come componente del Nucleo di valutazione che, dalla documentazione depositata in atti, le attività espletate consistevano tra l’altro nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, sulla legittimità la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Ora, sebbene le attività svolte dal Nucleo di valutazione appaiono divergenti da quele previste dal D.Lgs. n.150/2009, in quanto finalizzate prioritariamente alla valutazione della performance, in realtà induce a ritenere tale attività comprensiva delle funzioni di controllo interno dei conti, tenuto conto che la stessa norma, al comma 2, stabilisce che “L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286…”.
In definitiva, tali servizi di controllo interno, di cui al D.Lgs. 286/99, ricomprendevano espressamente il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e come tale correttamente valutato dall’ente.
In conclusione, per il Collegio amministrativo vanno annullati gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, e, quale effetto conformativo, la rettifica della graduatoria con collocazione del ricorrente al primo posto, con ogni conseguente adempimento da parte dell’Amministrazione resistente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento