Danno erariale al messo comunale per la perdita dei crediti tributari per errata dichiarazione di irreperibilità del contribuente

E’ la Corte dei conti che deve giudicare del danno erariale del messo comunale, causato dalla non veritiera dichiarazione di irreperibilità di un contribuente che ha mandato prescritto il credito tributario.

20 Marzo 2020
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Spetta alla Corte dei conti giudicare del danno erariale, procurato alle finanze pubbliche, in ragione del rapporto di servizio che lega il messo comunale all’amministrazione finanziaria, a causa della non veritiera dichiarazione di irreperibilità di un contribuente che ha mandato prescritto il credito tributario. In altri termini, la Procura regionale ha agito nell’interesse della finanza pubblica, e la responsabilità fatta valere nei confronti del messo comunale è una responsabilità amministrativa, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, ancorché il danno sia stato cagionato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza. Queste sono le conclusioni della Corte dei conti di appello (sentenza 41/2020) che ha confermato il danno erariale in capo al messo comunale.

La vicenda

A seguito all’annullamento, disposto dalla Commissione tributaria, della cartella esattoriale emessa da Equitalia s.p.a. nei confronti di un contribuente, per crediti tributari vantati dall’Agenzia in forza di avvisi di accertamento non impugnati tempestivamente, la Corte dei conti nella sentenza di primo grado ha condannato il messo comunale per danno erariale a causa dell’irregolarità della notificazione degli avvisi di accertamento e della cartella esattoriale. In particolare, il messo attestava nella relata di notifica che il contribuente era sconosciuto all’indirizzo indicato e pertanto irreperibile, mentre con sentenza del Tribunale adito dal contribuente è stata sancita l’attestazione di falsità della citata relata di notifica. In conseguenza di tale sentenza l’Ufficio competente alla riscossione annullava le iscrizioni a ruolo degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente con conseguente perdita per l’erario dei relativi crediti tributari. In altri termini, la responsabilità amministrativa del messo comunale era dovuta all’errata procedura attuata nel caso di specie che avrebbe dovuto riguardare le persone assenti al momento dell’accesso, ma che risultano dai registri anagrafici domiciliate e residenti nel Comune, mentre la procedura adottata dal messo era quella diversa ed illegittima di notifica prevista per i soggetti irreperibili.

Il danno erariale, addebitato al messo comunale, è stato ridotto in considerazione del margine di rischio connesso all’integrale riscossione dei crediti accertati dall’amministrazione finanziaria anche in caso di regolare espletamento delle procedure notificazione della cartella esattoriale.

Avverso al sentenza di condanna ha proposto appello il messo comunale evidenziando la carenza del rapporto di servizio dovendosi istaurare soltanto fra l’Agenzia delle Entrate e Comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l’Amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell’Ente territoriale.

La conferma della Corte di appello

I giudici contabili di appello hanno precisato che l’azione del Procuratore regionale è volta a far valere una responsabilità amministrativa a tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili. L’azione risarcitoria proposta dall’amministrazione finanziaria nei confronti del Comune e degli altri responsabili trova invece fondamento nella responsabilità solidale dei convenuti, in relazione al mancato adempimento da parte del Comune dell’obbligazione derivante da un rapporto di mandato ex lege. In altri termini, Procura regionale ha agito nell’interesse della finanza pubblica, e la responsabilità fatta valere nei confronti del messo comunale è una responsabilità amministrativa, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti (tra le tante Cass. civile, sez. I, n. 13662/2007); ancorché il danno sia stato cagionato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza. Precisata la responsabilità amministrativa del messo comunale, è indubbia l’illiceità della condotta dell’appellante che ha posto in essere, con colpa grave, una modalità di notifica non prevista per il caso di specie, con conseguente impossibilità dell’Ufficio di iscrivere a ruolo le maggiori imposte liquidate, per irrituale notifica degli avvisi di accertamento.

La condanna inflitta in primo grado è stata tuttavia ridotta, in considerazione della restituzione di precedenti avvisi di accertamento al contribuente per essere il destinatario sconosciuto, rappresentando questo un indice sintomatico di concorrenti oggettive difficoltà di notifica.

Scarica la sentenza 41/2020 dellla Corte dei Conti

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