Fra le variazioni di bilancio si distingue, per la particolare importanza, quella denominata “assestamento di bilancio” con la quale si intende la deliberazione consiliare di variazioni di bilancio che comporta la verifica generale di tutte le previsioni di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il termine di approvazione della delibera consiliare di assestamento è fissato entro il 31 luglio di ciascun anno dall’art. 175, c.8, del Tuel.
La scadenza è stata anticipata dal 30 novembre al 31 luglio con l’introduzione del D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Ciò fa sorgere l’interrogativo: è possibile effettuare un secondo assestamento di bilancio? La risposta non può che essere positiva, sia nel caso che tale fattispecie sia stata prevista dal regolamento di contabilità, sia in caso contrario.
Infatti, il termine delle variazioni di bilancio è il 30 novembre, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del Tuel e nulla vieta approvare entro tale termine un nuovo assestamento al posto di una variazione di bilancio “normale”.
La differenza sta proprio della definizione di assestamento, cioè nel fatto che consiste in una analisi generale di tutte le entrate e di tutte le spese; le variazioni di bilancio, invece, hanno valenza per i soli aspetti indicati nella delibera stessa.
L’importanza della delibera consiliare dell’assestamento deriva dalla sua struttura particolarmente complessa e dalla finalità di assicurare gli equilibri di bilancio. Non a caso il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 4.2, annovera l’assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio tra i principali strumenti della programmazione degli enti locali.
In sede di assestamento di bilancio (e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto) occorre verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato. L’adeguamento del FCDE avviene con una variazione del rispettivo stanziamento di bilancio (Punto 3.3, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
In sede di assestamento di bilancio (e in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio) occorre altresì verificare l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (Punto 5.3.10 e punto 5.3.11, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
Sull’assestamento del bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’assestamento del bilancio comporta conseguenti variazioni del piano esecutivo di gestione, ove adottato.
Durante l’assestamento generale (e/o la salvaguardia degli equilibri di bilancio) che si effettua entro il 31 luglio di ciascun anno, si utilizza, di norma e ove esistente, l’avanzo di amministrazione determinato dal rendiconto dell’esercizio precedente che va approvato entro il mese di aprile dell’anno successivo. Gli equilibri dell’anno in corso e le risultanze dell’anno precedente sono strettamente connessi tra loro e trovano un punto di sintesi proprio nella delibera di assestamento generale. Infatti, l’art. 187, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispone:
“2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti….”.
Il regolamento di contabilità di ciascun Ente può introdurre regole aggiuntive per quanto riguarda le modalità o la frequenza dell’assestamento di bilancio.
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