Caratteristiche e modalità di resa del visto di regolarità contabile

Il visto di regolarità contabile è reso dal Responsabile del servizio finanziario e si appone sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa.

27 Giugno 2019
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Il visto di regolarità contabile è reso dal Responsabile del servizio finanziario e si appone sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa (art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Il visto di regolarità contabile va posto sulle determinazioni (o determine) dei responsabili dei servizi (dirigenti e funzionari), poiché spetta a questi ultimi l’assunzione degli atti di impegno delle spese, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. d), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N.B. Il visto di regolarità contabile non va posto sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sulle quali va reso, in alternativa, il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedasi cap. precedente.

In merito ai contenuti, la resa del visto da parte del Ragioniere comprende (e quindi presuppone la verifica) l’attestazione della copertura finanziaria dell’atto amministrativo (determina), ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Inoltre. l’apposizione del visto di regolarità rende esecutivo l’atto amministrativo (determina), ai sensi del citato art. 183, comma 7, del Tuel.

In merito all’iter organizzativo dell’Ente, fermo restando la possibilità di disciplina da parte del regolamento di contabilità, le determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi del citato art. 183, comma 7, del Tuel.

N.B. Il visto di regolarità contabile è obbligatorio solo sulle determinazioni che comportano impegni di spesa e costituisce un elemento conclusivo del procedimento che rende efficace un atto già perfezionato con l’apposizione della firma da parte del responsabile del servizio competente.

La mancata apposizione del visto deve essere adeguatamente motivata da parte del responsabile del servizio finanziario.

Le norme indicate nell’art. 183, comma 7, del Tuel vanno comunque considerate alla luce del successivo art. 191, comma 1, che prevede che “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5….”.

Riepilogando, le condizioni per poter effettuare spese (fermo restando l’approvazione del bilancio preventivo che autorizza le spese stesse) sono:

1) l’avvenuta registrazione dell’impegno contabile da parte della Ragioneria;

2) l’esistenza dell’attestazione della copertura finanziaria che viene rilevata tramite l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Sempre riguardo ai contenuti, il visto di regolarità contabile implica sia il controllo della regolarità contabile, sia la verifica della copertura finanziaria.

Il regolamento di contabilità di ciascun ente può stabilire ulteriori modalità di rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come indicato all’art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Anche il successivo art. 183, comma 9, del Tuel, dispone che “il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno…”.

In merito alle conseguenze in caso di mancata resa del visto di regolarità contabile si veda la sentenza 6/12/2017 n. 29230 della Corte di Cassazione.

In merito alla responsabilità del Segretario in ordine all’ordine di servizio diretto a superare un parere negativo del Ragioniere si veda la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia nella sentenza 31/10/2018 n.213.

Per ultimo, si ricorda che il visto di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio finanziario (o Ragioniere) sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa (art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) rappresenta, altresì, uno dei controlli fondamentali di regolarità amministrativa e contabile della gestione di un ente locale.

Infatti, l’art. 147 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 contempla il suddetto visto tra i controlli, obbligatori, nella fase preventiva della formazione degli atti amministrativi.

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