di Elena Brunetto
Le modifiche al Fondo crediti di dubbia esigibilità non mettono al riparo i consuntivi 2019
La legge 27/12/2019 n.160 (legge di Bilancio 2020) interviene nuovamente sulla materia del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) da stanziare nel bilancio degli enti locali. L’istituto del Fcde, introdotto a regime a partire dall’anno 2015 a tutela dei rischi legati alla mancata riscossione delle entrate, è stato oggetto fin dall’origine di continui interventi normativi, per graduarne l’introduzione, attutendone l’impatto sui bilanci degli enti. Le diverse modifiche normative intervenute hanno obbligato gli enti a iscrivere nei propri bilanci preventivi dell’anno 2015 quote almeno pari al 36% dell’importo calcolato secondo le modalità previste dal dlgs. 118/2011 (e successive modificazioni e integrazioni) elevate al 55% nel 2016, al 70% nel 2017, al 75% nel 2018 e all’85% nel 2019. Tale accantonamento è stato inoltre ulteriormente elevato al 95% per l’esercizio 2020, andando a pieno regime al 100% a decorrere dal 2020. Le nuove disposizioni ora introdotte dall’art.1 comma 79 della legge di bilancio 2020 prevedono che nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possano variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 20212023 per ridurre il Fondo stanziato nei diversi esercizi a un valore pari al 90 % se nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono stati rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30/12/2018, n. 145. Si tratta degli indicatori relativi alla riduzione del debito commerciale al 31/12 per un importo almeno pari al 10% del debito registrato alla medesima data dell’esercizio precedente e al ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente. Inoltre, il successivo comma 80 del medesimo art.1 della legge 160/2019 prevede che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione degli incassi delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali prevista dai commi da 784 a 815, previo parere dell’Organo di revisione, gli enti possano ridurre il Fondo accantonato nel bilancio e relativo alle medesime entrate, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. Le preoccupazioni del legislatore in merito al Fcde a bilancio non hanno però in questi anni trovato corrispondenza rispetto all’analogo accantonamento richiesto agli enti in sede di rendiconto. I principi contabili prevedono infatti che, al termine dell’esercizio, gli enti accantonino apposito Fondo, in riduzione del risultato di amministrazione, calcolato sulla media delle riscossioni in conto residui rispetto al valore dei residui attivi risultati al primo gennaio. La previsione di accantonamenti in misura ridotta in sede di bilancio, consentiti per le annualità dal 2015 a oggi, non hanno però consentito agli enti di generare sufficienti quote di risultato di amministrazione necessarie per garantirne a rendiconto la totale copertura. Il legislatore, conscio di tale problema, aveva consentito agli enti di accantonare fino al rendiconto 2018 quote calcolate attraverso un metodo semplificato, sommando al Fcde già accantonato nell’esercizio precedente delle poste iscritte nel bilancio. Il mancato allineamento delle quote di Fcde a bilancio con quelle richieste a rendiconto rischiano ora di generare enormi problemi per la chiusura dell’esercizio 2019, che, in assenza di intervento urgente da parte del legislatore, potrebbe far emergere notevoli disavanzi il cui ripiano difficilmente potrebbe essere assorbito nel breve periodo. L’allarme è già stato lanciato da più parti, ma ormai i tempi stringono. La conversione del dl 162/2019 (decreto Milleproroghe) potrebbe essere l’ultima possibilità offerta agli enti prima del termine del 30 aprile 2020 previsto per l’approvazione dei rendiconti 2019.
*Componente Osservatorio Tecnico e Docente Anutel
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento