In data 20 dicembre 2019 l’ARAN ha risposto ad alcuni dubbi sollevati dai comuni ed in particolare sulla competenza al rimborso delle spese legali di un dipendente utilizzato in scavalco condiviso e sulla decorrenza delle progressioni orizzontali.
Rimborso spese legali personale a scavalco
Con orientamento applicativo RAL 1979 del 20/12/2019 i tecnici dell’ARAN rispondono al dubbio posto da un ente locale riguardante un procedimento penale cui il dipendente in scavalco condiviso è stato coinvolto per fatti accaduti presso l’ente utilizzatore. In considerazione del rapporto a tempo indeterminato intrattenuto con l’ente di origine il Comune chiede se il rimborso sia a carico dell’ente o di quello utilizzatore.
La disciplina del rimborso delle spese legali ai dipendenti degli enti locali è disciplinata dall’art.28 del CCNL 14/09/2000 il quale stabilisce che “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”. Secondo la clausola contrattuale al fine di poter beneficiare del rimborso delle spese legali l’articolo fa espresso riferimento alla nozione di “dipendente” dell’ente. Ora, secondo l’ARAN, la nozione di dipendente ricomprendere non solo i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’ente, ma anche quelli che comunque operano ad altro titolo presso lo stesso come nel caso del distacco o del comando o dell’utilizzazione temporanea di cui all’art.14 del CCNL del 22.1.2004. In presenza di un procedimento penale scaturito per attività svolte presso l’ente utilizzatore, non vi possono essere dubbi che tale dipendente sia inserito nell’organizzazione dell’ente utilizzatore e che il medesimo abbia reso la sua prestazione nell’interesse di questo. L’ente utilizzatore, inoltre, esercita nei confronti del dipendente lo stesso potere direttivo e di controllo che normalmente esercita nei confronti degli altri lavoratori in servizio e dallo stesso direttamente dipendente. Si ricorda, inoltre, come il personale comandato, distaccato o utilizzato temporaneamente può essere anche titolare di posizione organizzativa presso l’ente che si avvale delle sue prestazioni.
Effettuale le sopra indicate premesse, l’ARAN conclude come non possono esservi dubbi sul fatto che si sia in presenza di tutti gli specifici presupposti indicati dal citato art.28 del CCNL del 14.9.2000 ai fini della sua applicazione a favore della generalità dei lavoratori ed in particolare quello della insussistenza di forme di conflitto di interesse tra ente e dipendente.
Decorrenza progressioni economiche
Con l’orientamento applicativo CFL 69 sempre del 20 dicembre 2019, l’ARAN risponde alla domanda del comune se sia o meno possibile far decorrere la progressioni economica dal 01/06 dell’anno qualora il contratto decentrato sia stato sottoscritto entro la fine dell’anno mentre la graduatoria è stato definita all’inizio dell’anno successivo.
Secondo i tecnici dell’ARAN l’art. 16, comma 7, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 stabilisce che, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. La disposizione contrattuale non lascia alcun dubbio con la conseguenza che se il contratto integrativo dell’ente è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2018, e sulla base degli accordi in esso contenuti, la decorrenza delle progressioni orizzontali è stata fissata alla data del 1° giugno 2018, tale disciplina può ritenersi coerente con le previsioni del citato art. 16, comma 7, del CCNL del 21.5.2018. In altri termini, il fatto che la data di decorrenza sia stata fissata al 01/06 e non al 01/01 è lasciata alla libera determinazione delle parti sulla decorrenza, purché sia rispettato il dato contrattuale, a nulla rilevando il fatto che la graduatoria si sia conclusa formalmente l’anno successivo.
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