Danno erariale per rimborso delle spese legali al sindaco in presenza di prescrizione del reato

L’amministratore locale che ambisce al rimborso delle spese legali sopportate in sede penale, non può richiedere che siano liquidate in presenza della dichiarazione di prescrizione del reato.

8 Gennaio 2020
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L’amministratore locale che ambisce al rimborso delle spese legali sopportate in sede penale, non può richiedere che siano liquidate in presenza della dichiarazione di prescrizione del reato, non costituendo quest’ultimo una sentenza assolutoria ma sancisce la mera impossibilità di attuare la pretesa punitiva dello Stato in conseguenza del decorso del tempo, senza che vi intervenga alcun accertamento di merito. La Corte dei conti siciliana (sentenza n.946/2019) ha, pertanto, ritenuto gravemente colposo l’assenso al rimborso delle spese legali, disposto dal vice sindaco e dal legale dell’ente locale, al Sindaco pro tempore in presenza della prescrizione del reato con conseguente condanna al danno erariale pari ai pagamenti illecitamente disposti.

La vicenda

La Procura contabile ha chiamati in giudizio per responsabilità erariale sia il vice sindaco sia il responsabile dell’ufficio legale di un Comune per aver adottato le determinazioni con le quali sono state disposte la liquidazione e il pagamento di spese legali a favore dall’avvocato che aveva prestato attività difensiva nell’interesse del sindaco pro tempore, imputato in un procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pur in presenza di una sentenza di condanna del Tribunale di primo grado. Si sarebbe in presenza, a dire del Procuratore regionale, di un indebito esborso di spese legali a favore di amministratori, per fatti connessi all’esercizio delle funzioni, avvenuto in presenza di una sentenza adottata con formula di estinzione del reato per prescrizione e non di assoluzione piena. La ripartizione del danno erariale, per le spese inutilmente disposte, sono state addebitate nella misura del 70% a carico del vice sindaco e del 30% a carico del responsabile dell’Ufficio legale.

La conferma del danno erariale del Collegio contabile

Rileva il Collegio contabile come il rimborso delle spese legali agli amministratori sia previsto dall’art.86 del Tuel solo in “caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”. Nel caso di specie il Sindaco non veniva assolto con formula assolutoria, in quanto, dopo la condanna impartita in primo grado dal Tribunale, la Corte d’appello dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati contestati perché estinti per intervenuta prescrizione. Precisa il Collegio contabile come l’estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.) – peraltro rinunciabile dall’imputato – non costituisce una sentenza assolutoria ma sancisce la mera impossibilità di attuare la pretesa punitiva dello Stato in conseguenza del decorso del tempo, senza che vi intervenga alcun accertamento di merito. Pertanto, alla luce del chiaro tenore letterale della vigente normativa, le determinazioni adottate dagli convenuti sono palesemente illegittime e, conseguentemente, il rimborso delle spese legali disposto dagli stessi deve ritenersi indebito. In conclusione, il pagamento disposto, pari alle somme versato all’avvocato difensore del Sindaco, costituisce danno erariale, configurandosi quale spesa illegittima e pertanto non dovuta.

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