Arconet definisce quale saldo previsto dal nuovo allegato 10 certifichi il rispetto degli Equilibri di bilancio

La legge di bilancio 2019 ha previsto che li enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un “risultato di competenza dell’esercizio non negativo”. Il Ministero dell’Economia e Finanze con decreto ha modificato il prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del D.Lgs 118/2011.

7 Gennaio 2020
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La legge di bilancio 2019 all’articolo 1, commi 820 e 821 ha previsto che li enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un “risultato di competenza dell’esercizio non negativo”. Il MEF ha modificato il prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del D.Lgs 118/2011 il quale ora prevede i seguenti tre saldi:

  1. W1 risultato di competenza;
  2. W2 equilibrio di bilancio;
  3. W3 equilibrio complessivo.

A fronte dei quesiti posti dagli enti territoriali quali dei tre saldi inseriti nel nuovo prospetto bisogna rispettare, l’esame è stato sottoposto ai pareri dei diversi rappresentati prima della decisione finale da parte della Commissione.

Gli interventi

Nella riunione del 11 dicembre 2019 si sono espressi in merito alle soluzioni da adottare i vari rappresentanti.

Per l’ANCI l’Equilibro complessivo (W3) comprende anche operazioni non rientranti in bilancio che incidono direttamente sul risultato di amministrazione e che dipendono da fatti non dominabili dall’ente, precisando in ogni caso necessario, al fine di fare chiarezza, indicare agli enti un solo saldo da rispettare.

Per i rappresentanti dell’UPI l’Equilibrio di bilancio (W2), tra i tre saldi individuati dal prospetto degli equilibri di bilancio, è quello più rappresentativo dell’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

I rappresentanti delle regioni segnalano l’importanza dell’Equilibrio complessivo (W3) per determinare gli effetti complessivi della gestione sul risultato di amministrazione e per rappresentare contabilmente il raccordo tra il risultato di competenza e il risultato di amministrazione.

Le conclusioni della Commissione

La Commissione, sulla base degli interventi, formula la seguente risposta:

In merito al quesito posto, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell’economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

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