L’anticipo del prezzo crea problemi di contabilità

ItaliaOggi
8 Novembre 2019
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Nello scorso mese di aprile il legislatore ha inteso introdurre nel panorama normativo, tramite una modifi ca all’art. 35 del dlgs 50/2016, una discutibile disposizione. L’art. 35 ha quale epigrafe «soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato del contratto» e tra i suoi numerosi commi, il numero 18 regolamenta la così detta «anticipazione del prezzo». Tale esborso monetario, nato in origine per i soli contratti di appalto di lavori, trova pericolosamente applicazione a tutte le fattispecie contrattuali normate dal codice dei contratti. Questa novità è stata subito celebrata dalle diverse organizzazioni datoriali come una leva espansiva del mercato, un aiuto concreto alla mancanza di liquidità asfi ssiante che attanaglia le diverse aziende titolari di contratti pubblici. Con tale modifi ca la stazione appaltante ha l’obbligo normativo di erogare all’appaltatore, entro 15 giorni dall’inizio della prestazione, un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto, previo rilascio di una garanzia fi deiussoria. Se, come pare, questa novella normativa permette al mercato nuova liquidità, tale liquidità qualcuno deve però procurarla, sottraendola ad altre diverse destinazioni. È una delle principali problematiche da affrontare poiché in un regime di bilancio di previsione di cassa autorizzatorio a risorse contenute l’utilizzo delle medesime non potrà garantire la copertura monetaria globale delle spese nel bilancio programmabili a discapito di bisogni anche a volte istituzionalmente fondamentali. L’anticipazione è un esborso che fa generare in capo all’ente un credito nei confronti dell’appaltatore da recuperare secondo «il cronoprogramma della prestazione». Ai fi ni del rispetto del postulato di bilancio n°5 occorre trovare una modalità di contabilizzazione di questa fattispecie normativa che non vizi le informazioni traibili dagli schemi di bilancio. Acquisito che l’ente ha un credito verso il proprio appaltatore e che la concessione deriva da un obbligo normativo, la medesima avrà un’iscrizione in entrata al titolo 5°, tipologia 503 – riscossione di crediti a medio lungo termine fi nanziante una concessione di crediti a medio lungo termine contabilizzabile al titolo 3° macroaggregato 303. La monetizzazione in entrata e in spesa dell’anticipazione seguirà quanto defi nito dal richiamato art. 35, c.18 del dlgs. 50/2016.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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