Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenziosi. Le indicazioni dei giudici contabili per evitare la grave irregolarità contabile (parte prima)

I giudici contabili hanno stigmatizzato il comportamento del Comune nel sottovalutare l’importanza della ricognizione dei debiti fuori bilancio, nonché delle regole per la mappatura dei rischi collegati al contenzioso.

4 Novembre 2019
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I giudici contabili della Campania hanno stigmatizzato il comportamento del Comune nel sottovalutare l’importanza della ricognizione dei debiti fuori bilancio, nonché delle regole per la mappatura dei rischi collegati al contenzioso ai fini di un congruo accantonamento previsto dai principi contabili. Nella deliberazione n. 204/2019 la Corte dei conti della Campania ha, pertanto, indicato al comune come procedere in modo corretto ed assegnato 60 giorni per effettuare le relative correzioni.

Parametro di deficitarietà dei debiti fuori bilancio

Dall’analisi dei conti del Comune è emerso lo sforamento del parametro soglia quale condizione di deficitarietà dei Comuni, così come individuato dal Ministero dell’Interno. In particolare è stato riscontrato lo sforamento del parametro deficitarietà n. 6) dei Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati (Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni di spesa titolo I e II) il quale è risultato pari a 2,02% ossia superiore al parametro soglia che avrebbe dovuto essere non superiore al 1%. Anche il parametro deficitarietà n. 7) dei Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento (Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamenti delle entrate dei titoli I, Il e III) + Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento (Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamenti delle entrate dei titoli I, Il e III) è risultato pari al 2,06% ossia superiore al valore soglia pari a 0,6%.

Al fine di verificare le motivazioni per le quali entrambi i parametri risultavano maggiori di quelli stabiliti dal Ministero dell’Interno, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all’ente locale, inviando la seguente tabella di dettaglio da compilare:

anno Parte correnteParte capitale

art. 194 Tuel SENTENZE ESECUTIVE

art. 194 TUEL COPERTURA DISAVANZI

art. 194 TUEL RICAPITALIZZAZIONI

art. 194 TUEL PROCEDURE ESPROPRIATIVE D’URGENZA

art. 194 TUEL ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

2015 Parte correnteParte capitale
2016 Parte correnteParte capitale
2017 Parte correnteParte capitale
2018 Parte correnteParte capitale

Avuto riguardo ai debiti fuori bilancio discendenti da sentenze esecutive (art.194 lett. A del Tuel) l’ente avrebbe dovuto relazionare, in modo dettagliato, le “possibilità di soccombenza” nel contenzioso in essere e non ancora riconosciuto.

La risposta dell’ente locale

Nella propria relazione il Comune, in merito all’andamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera a) (sentenze esecutive) e alla valutazione/rilevazione di passività potenziali, ha evidenziato che, allo stato, le informazioni trasmesse dagli uffici competenti, ovvero dell’ufficio con competenza in materia di contenzioso, non hanno consentito una mappatura completa del contenzioso in essere, né la valutazione di dettaglio del rischio ad esso correlato. Sul punto, è stata segnalata una nota del Funzionario Responsabile indirizzata all’Organo di revisione interna, in cui riferiva che il caricamento della banca dati in questione ha avuto inizio a partire dal 1993, con indicazione della data di registrazione, delle parti e una sommaria descrizione della materia del contendere. Ciò ha comportato che non è stato possibile evincere, dal suddetto materiale informatico, una cognizione esatta dello stato delle singole cause, che richiederebbe un articolato esame delle pratiche fascicolo per fascicolo, né tantomeno è stato possibile fornire una indicazione dei probabili importi di soccombenza, stante l’aleatorietà connaturata ad ogni tipologia di contenzioso e quindi di ogni indicazione in merito. A tale proposito, l’Ente ha avviato, in ogni caso, un censimento/rilevazione generale del contenzioso pendente richiedendo a tutti i legali incaricati di ogni singola vertenza di trasmettere un’apposita nota esplicativa di dettaglio per valutare precisamente la costituzione dell’accantonamento a fondo rischi per contenzioso sulla base dei prevedibili esiti di ogni singola controversia, espressi in termini probabilistici. Per tali ragioni, nell’impossibilità di compilazione, non è stata restituita la tabella inviata dal magistrato istruttore. Tuttavia, ha evidenziato l’ente come, in ossequio al principio generale della prudenza, si sia provveduto in ogni caso a ponderare i rischi e le incertezze connessi all’andamento del contenzioso, così come riscontrato nel corso degli anni, nella logica di doversi assicurare ragionevoli stanziamenti per far fronte a eventuali passività impreviste senza, per questo, dover rivedere le attività programmate in precedenza. La quantificazione dell’accantonamento a fondo rischi da contenzioso è avvenuta, quindi, sulla base di una valutazione empirica, tenuto conto dell’andamento medio degli importi versati per sentenze esecutive di condanna.

Il Collegio contabile pur dando atto della continua riduzione degli importi di DFB riconosciuti e finanziati e del Fondo contenzioso in essere, ha invitato l’Ente a proseguire e rapidamente giungere alla esaustiva “mappatura” del contenzioso che lo riguarda, con una attendibile valutazione dei relativi possibili importi, quale unico mezzo che possa dare senso e valutazione concreta ed aderente alla realtà dei fatti, sia per una più attendibile stima del Fondo Contenzioso stesso, sia per una più corretta individuazione dei possibili debiti fuori bilanci, ex lettera a) dell’art. 193 TUEL.

A tal fine il Collegio contabile, a supporto della mappatura dei rischi e sulla corretta quantificazione del fondo rischi, ha rinviato ad una propria precedente deliberazione n.240/2017 dove sono state indicate le valutazione che l’ente locale avrebbe dovuto compiere per rendere attendibile il rischio economico collegato ai contenziosi in essere.

Domani sarà pubblicata la seconda e ultima parte dell’articolo.

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