Possibilità di ripianare il disavanzo utilizzando il fondo di riserva. I limiti imposti dai giudici contabili

La Corte dei conti, segnala le misure correttive da effettuare al fine di superare le criticità emerse in tema di equilibri di bilancio e, in particolare l’emersione di un disavanzo da ripianare.

28 Ottobre 2019
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La Corte dei conti, a seguito del controllo dei conti del Comune indicava le misure correttive da effettuare al fine di superare le criticità emerse in tema di equilibri di bilancio e, in particolare l’emersione di un disavanzo da ripianare. L’ente procedeva, quindi, con deliberazione di Consiglio comunale ad approvare diverse misure tese a superare le criticità ed in particolare, piuttosto che recuperare il proprio disavanzo in tre anni, come suggerito dai giudici contabili, ha ritenuto di poter recuperare l’intero disavanzo nell’esercizio finanziario 2019 con una variazione di bilancio di pari importo. Sull’esito dell’operazione della riduzioni operate si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale del Molise, con la deliberazione n.120 del 24 ottobre 2019.

Il recupero del maggior disavanzo

A seguito dell’accertamento di un errato calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità, l’ente avrebbe dovuto, recuperare il disavanzo accertato al massimo nell’arco di tre anni e comunque non oltre la durata della consiliatura. L’ente ha, tuttavia, ritenuto di poter recuperare l’intero disavanzo nell’esercizio finanziario 2019 con una variazione di bilancio di pari importo, mediante la riduzione di una serie di spese correnti. La scelta del recupero del disavanzo in una sola annualità, a giudizio del Collegio contabile è una operazione corretta in quanto, la maggiore spesa determinatasi a causa del disavanzo da ripianare veniva coperta con la riduzione in uscita di svariate voci di spesa. Erano, tuttavia, sorte perplessità in merito alle riduzioni operate sul Fondo di riserva, sulle Utenze gas degli uffici comunali e sulla Gestione del servizio depurazione.

La riduzione del fondo di riserva

Secondo il Collegio contabile la riduzione del fondo di riserva per ripianare il disavanzo presenta perplessità di ordine giuridico/contabile. Il fondo è disciplinato, infatti, dall’art. 166 del TUEL, che impone agli enti locali di accantonare, nel bilancio di previsione un importo tra lo 0,30% e il 2% della spesa corrente stanziata nel titolo I della spesa. Inoltre, il fondo di riserva non può essere ridotto liberamente, come avviene per le variazioni operate su altri capitoli di spesa, ma solo in presenza di un evento straordinario; circostanza che non ricorreva nel caso di specie. Il fondo, pertanto, ad avviso del Collegio, non avrebbe potuto essere utilizzato ai fini del ripiano del disavanzo, salvo che non fosse risultato sovradimensionato rispetto ai limiti massimi sopra richiamati.

Le deduzioni dell’ente

A fronte dei rilievi del Collegio contabile l’ente ha precisato che il fondo di riserva stanziato a seguito della variazione per assorbimento di parte del disavanzo risulta essere pari al doppio del minimo richiesto dalla norma (0,30% della spesa corrente stanziata nel Titolo I della spesa), per cui sarebbe sovradimensionato rispetto a detto limite.

Le conclusioni del Collegio contabile

il Collegio prende atto dei circostanziati chiarimenti forniti dall’ente e, pur continuando a manifestare perplessità in ordine all’utilizzazione del fondo di riserva, poiché è al limite massimo (2% della spesa corrente stanziata nel Titolo I della spesa) e non al limite minimo che occorre fare riferimento, ritiene che nel complesso le misure adottate dal Comune siano idonee a ripristinare gli equilibri di bilancio nell’arco del corrente esercizio finanziario.

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