Ad allarmare i giudici contabili, a seguito della verifica dei conti di un comune, è stata la presenza di un fondo pluriennale di parte corrente al 31/12/2016 pari a zero, mentre al 31/12/2015 risultava pari a ad alcune decine di migliaia di euro. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione n. 294 depositata il 9 ottobre 2019 ha avuto modo di evidenziare il grave errore contabile commesso dall’ente locale.
I rilievi del magistrato istruttore
Ricorda il magistrato contabile istruttore come il fondo pluriennale vincolato deve essere alimentato in caso di spese correnti esigibili negli esercizi successivi, finanziate con entrate correnti vincolate, di spese relative alla premialità e trattamento accessorio (se il contratto decentrato è approvato prima del termine degli esercizi cui la produttività si riferisce) e di spese per incarichi legali su contenziosi ultrannuali.
In merito ai dati riscontrati e dalle indicazioni sull’alimentazione del fondo pluriennale vincolato l’ente ha evidenziato che per gli anni 2015 e 2016 le spese riferite ai singoli anni sono state impegnate in conto competenza di ciascun esercizio, a seguito della sottoscrizione definitiva in sede di delegazione trattante del riparto ed utilizzo del fondo, avvenuta entro ciascun anno; al termine delle procedure di valutazione/validazione previste dal vigente regolamento comunale, i relativi compensi sono stati erogati nell’anno successivo (2016-2017) con imputazione a residui rispettivamente del 2015 e 2016. Inoltre, nel corso dell’anno 2016 non è stato conferito nessun incarico legale relativo a contenziosi ultrannuali e non è stato di conseguenza assunto nessun impegno di spesa in tal senso in conto competenza 2016.
I principi contabili sul salario accessorio
In considerazione del pagamento a residui delle premialità e del trattamento accessorio il Collegio contabile evidenzia la violazione dei principi contabili e della contabilità finanziaria potenziata che ha istituito il fondo pluriennale vincolato che avrebbe dovuto obbligatoriamente essere alimentato dai pagamenti impegnati nell’anno, a seguito della sottoscrizione definitiva del contatto decentrato, ma liquidati nell’anno successivo.
A tal fine evidenzia il Punto 5.2 del principio contabile 4/2 di cui al Dlgs 118/2011 s.m.i. il quale stabilisce che: “Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.
Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente. [..]”.
Conclusioni
In considerazione della violazione dei principi contabili armonizzati, il Collegio contabile invita l’ente al rispetto delle regole contabili che presiedono la liquidazione delle premialità e del trattamento accessorio del personale dipendente, con riserva di verificare il corretto comportamento dell’ente negli esercizi successivi.
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