Doppio limite di destinazione sulle entrate da oneri di urbanizzazione per interventi finanziati da terzi

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9 Ottobre 2019
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di Vincenzo Giannotti

La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 70/2019 L’utilizzazione degli oneri di urbanizzazione, rispetto ai quali per gli anni 2016 e 2017 il legislatore ha permesso agli enti locali una deroga al principio di generica destinazione a spese di investimento, a partire dall’anno 2018 potrà avvenire in via esclusiva per le sole finalità indicate dalla normativa (articolo 1, comma 460, della legge 232/2016) con la conseguenza che, altre destinazioni volute dall’ente, sono da considerare illegittime in quanto disposte in violazione di legge. Inoltre, nel caso in cui l’ente abbia destinato sin dall’inizio quelle risorse finanziarie come quota di co-partecipazione al finanziamento regionale per specifici interventi, non potrà successivamente destinare eventuali economie, fino alla propria quota di partecipazione originaria, per utilizzare queste risorse finanziarie per una destinazione diversa da quella originaria del finanziamento ricevuto (nel caso di specie per manutenzione straordinaria delle strade comunali). Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n. 70/2019 della Corte dei conti del Piemonte. Il caso presentato dall’ente locale All’esito di un appalto di lavoro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, finanziata in parte con oneri di urbanizzazione dall’ente locale e per la parte restante da uno specifico finanziamento regionale, sono risultate economie pari alla quota destinata dal Comune. In ragione di difficoltà finanziarie e dell’impossibilità di coprire alcune spese correnti, è stato chiesto ai giudici contabili la legittimità di utilizzo di quelle economie realizzate per coprire spese correnti istituzionali e obbligatorie, avendo l’ente locale eliminato già tutte le spese discrezionali. A supporto della decisione della copertura a spese correnti degli oneri di urbanizzazione è stato evidenziano dall’ente locale un recente indirizzo della Sezione della Lombardia (deliberazione n. 81/2017) secondo il quale sarebbe consentito finanziare la spesa corrente anche con entrate in conto capitale derivanti dalla vendita del patrimonio comunale e dagli oneri di urbanizzazione. Il doppio vincolo di destinazione Il collegio contabile piemontese ha ricordato che l’utilizzazione dal 2018 delle entrate da oneri di urbanizzazione potrà avvenire esclusivamente all’interno delle sole sette categorie di spese individuate in dettaglio dall’articolo 1, comma 460 della legge 232/2016 (come modificato dal Dl 148/2017), attinenti prevalentemente a spese in conto capitale. A differenza, quindi, degli anni precedenti (2016 e 2017), il legislatore ha ritenuto di privilegiare, a partire dall’anno 2018, un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare il principio ha specificato che la destinazione debba avvenire «senza vincoli temporali». In altri termini, i proventi da «oneri di urbanizzazione» cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese, comprese quelle correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Precisato il primo vincolo, il collegio contabile entra anche nel merito del caso concreto, ossia della destinazione impressa dall’ente locale sin dall’inizio per la co-partecipazione alle spese del finanziamento ricevuto dalla Regione per la manutenzione straordinaria delle strade. In questo caso, l’economia realizzata dall’appalto, coincidente con le risorse iniziali stanziate dall’ente locale, non potrà che fare riferimento alla manutenzione straordinaria di strade comunali, così come stabilito sin dall’inizio dalla Regione che ha concesso il finanziamento. In altri termini, la destinazione iniziale prevista nel finanziamento non permette all’ente locale di poterla successivamente mutare, dato il vincolo di destinazione al trasferimento di risorse finanziarie deciso dall’amministrazione regionale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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