Pur in presenza della carenza di interesse da parte dell’impresa che ha contestato una gara indetta da un Comune per il trasporto pubblico locale, l’Autorità nazionale Anticorruzione entra nel merito dell’obbligo della preventiva copertura finanziaria (deliberazione n.677/2019).
La mancanza del visto finanziario
Tra i motivi che hanno visto l’intervento dell’ANAC, su segnalazione di una ditta partecipante alla gara, vi era quello relativo ad una asserita illegittimità della determina di indizione della gara e del bando per assenza di copertura finanziaria.
Precisa, in via preliminare, l’ANAC con l’impresa che ha partecipato alla gara ristretta non avrebbe alcun interesse a contestare l’assenza di copertura finanziaria della gara, non essendo al momento stato adottato dal Comune alcun provvedimento di revoca del bando per iniziale ovvero sopravvenuta carenza dei fondi.
In disparte, quindi, la mancanza di interesse della ditta a rilevare la mancata copertura finanziaria, l’ANAC in ogni caso effettua alcune importanti precisazioni ed in particolare:
- l’Autorità ha già da tempo precisato che “il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost. impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria”, pertanto “la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità” (deliberazione del Presidente del 10 maggio 2017);
- costituisce, inoltre, consolidato principio giurisprudenziale, quello secondo cui è nullo il contratto stipulato dalla P.A. in mancanza di copertura finanziaria ovvero che rinvia a bilanci futuri per l’assunzione delle successive coperture finanziarie (cfr. Cass., sez. I, 13 settembre 2017, n. 21208);
- proprio a fronte di tali principi l’Autorità ha ritenuto non conforme ai principi di legalità e buon andamento (di cui agli artt. 81 e 97 Cost.) una procedura ad evidenza pubblica avente quale atto presupposto una determinazione a contrarre non esecutiva per mancanza del visto di regolarità contabile, bandita senza la disponibilità sin dall’inizio dei fondi necessari (cfr. Delibera dell’Autorità n. 11 del 12 gennaio 2011).
Le indicazioni al Comune
Una volta indicati i principi cui devono attenersi gli enti locali per l’emanazione dei bandi pubblico di lavori, servizi o forniture, spetterà alla stazione appaltante, ed in particolare al responsabile del servizio finanziario del Comune, accertare l’effettiva disponibilità delle risorse economiche per garantire la copertura del servizio, nonché la concreta disponibilità degli stanziamenti effettuati dalla Regione, con la precisazione che detto accertamento va effettuato ex ante (ossia al momento dell’indizione della gara) e che l’assenza di copertura economica può determinare profili di responsabilità amministrativa a carico dei soggetti responsabili, che non compete in ogni caso all’Autorità accertare.
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