Piccoli Comuni, stato patrimoniale semplice se l’inventario è aggiornato

il sole24ore
23 Settembre 2019
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di Paola Mariani e Patrizia Ruffini

Presuppone l’aggiornamento dell’inventario la possibilità di utilizzare il un nuovo strumento semplificato per determinare, con modalità facilitata, i valori della situazione patrimoniale a fine 2019. La novità è contenuta nel decreto approvato dalla Commissione Arconet, destinato agli enti con meno di 5mila abitanti che anche nel 2019 hanno rinviato l’adozione della contabilità economico- patrimoniale. L’articolo 232, comma 2, del Tuel prevede per questi enti l’obbligo di allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, redatta con modalità semplificate individuate con decreto ministeriale. Il decreto esclude la possibilità di utilizzo delle modalità semplificate per gli enti minori che nel rendiconto 2018 hanno già implementato la contabilità economico patrimoniale. Secondo le nuove indicazioni, le voci dell’attivo e del passivo vengono determinate attraverso l’utilizzo di un file excel «Situazione patrimoniale 2019», che sarà messo a disposizione sul sito da Arconet. Il foglio elettronico consentirà di aggregare in automatico le voci del piano patrimoniale e di raccordarle a quelle dello stato patrimoniale 2019. Gli enti possono predisporre la propria situazione patrimoniale 2019 inserendo negli spazi le informazioni riguardanti le attività e le passività patrimoniali dell’ente. Sulla base dei dati inseriti, il file provvede automaticamente all’elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato e all’elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto 2019. La situazione patrimoniale costituisce anche lo stato patrimoniale di apertura dell’esercizio 2020, mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, riferito a dicembre 2019, consente di predisporre i “mastrini” di apertura delle scritture economico patrimoniali dell’esercizio 2020. Il percorso facilitato per redigere lo stato patrimoniale finale richiede comunque l’inventario aggiornato. Pertanto, gli enti sono tenuti ad avviare tempestivamente, l’aggiornamento del proprio inventario. L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del suo valore, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico- patrimoniale (entro l’esercizio 2021). Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, inoltre, si deve dar conto delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale e delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia. Il percorso agevolato consente di determinare, sulla base dei dati finanziari del rendiconto 2019 e degli accertamenti e impegni pluriennali, le voci: crediti, disponibilità liquide, fondi per rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto e debiti. Per ogni aggregato viene esplicitato il relativo metodo di quantificazione e di collegamento con i dati del piano dei conti finanziario. I valori delle immobilizzazioni in corso ed acconti, delle partecipazioni e degli altri titoli sono determinati attraverso dati extracontabili, mentre le riserve del patrimonio netto possono essere indicate sulla base delle informazioni ricavabili dall’ultimo conto del patrimonio approvato. Infine, nella situazione patrimoniale sono omesse, solo per l’esercizio 2019, alcune voci, come le rimanenze, i ratei e i risconti attivi, le riserve da capitale, il risultato economico dell’esercizio, i ratei passivi ed i contributi agli investimenti. Il decreto è ora in attesa delle firme e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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