di Arturo Bianco
Da quando il legislatore ha previsto un tetto al fondo per la contrattazione decentrata, quindi dal 2010 al 2014 e poi dal 2016 in poi, alcune voci vanno in deroga a quella soglia. Queste stesse voci vanno anche in deroga ai vincoli di riduzione del fondo per la diminuzione del personale in servizio, operativi dal 2010 al 2014 e poi nel 2016. Vincoli di riduzione che, anche se in forma parzialmente diversa poichè prevedono l’obbligo di mantenere inalterata l’incidenza media dei dipendenti sul fondo nel 2018, sono riproposti dall’articolo 33 del Dl 34/2019. Anche rispetto a questa previsione legislativa, si deve considerare che le stesse voci vanno in deroga al tetto del fondo. Le condizioni della Corte dei conti I criteri per individuare quali sono le componenti che vanno in deroga al tetto del fondo sono stati fissati dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti n. 51/2011 e sono stati sintetizzati nel parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831/2018. Nel giudizio della Corte dei conti, perché una voce possa andare in deroga al tetto del fondo occorre che siano presenti tutte e tre le seguenti componenti: le risorse devono provenire da altri soggetti, quindi non devono essere in termini sostanziali in carico al bilancio; l’incentivazione alimentata da queste risorse deve avere come destinatari potenziali gruppi predeterminati di dipendenti e non tutto il personale; le attività incentivate e svolte dai dipendenti devono potere essere esercitata anche da soggetti esterni, ma con oneri aggiuntivi per l’ente. Incentivi per le funzioni tecniche Per la Ragioneria Generale dello Stato, oltre agli aumenti previsti dal contratto 21 maggio 2018 per il differenziale delle progressioni economiche e per la maggiorazione della parte stabile del fondo di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015, la voce di maggiore rilievo che va in deroga al tetto del fondo è indubbiamente costituita dagli incentivi per le funzioni tecniche (articolo 113 del Dlgs 50/2016). Le altre voci da collocare nel fondo, ma senza incidere sul suo tetto complessivo, sono le seguenti: le risorse non utilizzate (aggiungiamo a condizione che provengano dalla parte stabile del fondo) del fondo dell’anno precedente; le risorse destinate allo straordinario dell’anno precedente non utilizzate; i compensi corrisposti dall’Istat; i proventi derivanti da sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e in conto terzi a condizione che provengano da risorse private; i fondi che promanano dalla Unione europea; i risparmi da piani di razionalizzazione e contenimento della spesa (articolo 16 del Dl 98/2011); le risorse destinate all’incentivazione dei vigili che provengono da contribuzioni di privati per manifestazioni organizzate dagli stessi; le risorse destinate alla armonizzazione del trattamento economico sia dei dipendenti dei centri per l’impiego, sia dei dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane trasferiti ad altre pubbliche amministrazioni. Salario accessorio degli avvocati Per la Ragioneria Generale dello Stato vanno in deroga al tetto del fondo i compensi destinati al salario accessorio degli avvocati, le cosiddette propine, solamente se derivanti da successi con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese. Per numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei conti invece vanno in deroga al tetto del fondo anche quelli sostenuti direttamente dall’ente per successi nei contenziosi con compensazione delle spese. Un altro contrasto interpretativo tra RgS e sezioni di controllo della Corte dei conti sussiste sulla possibilità o meno di fissare un tetto unico complessivo tra tutti i fondi per il salario accessorio (segretario, dirigenti, posizioni organizzative, personale, straordinario) o se il tetto opera in modo distinto per ognuno dei singoli fondi. In modo univoco, tanto più dopo il contratto 21 maggio 2018, si deve evidenziare che le risorse provenienti dalla quota dei proventi derivanti da sanzioni per le inosservanze al codice della strada che l’ente destina all’incentivazione dei vigili, devono essere comprese nel tetto del fondo. L’articolo 67 del contratteo non a caso prevede che vadano inserite nella parte variabile unitamente a quelle destinate alla realizzazione degli obiettivi.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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