Il limiti dei compensi agli amministratori delle società partecipate

Il dubbio posto da un comune riguarda il rapporto tra compensi e costo sostenuto, in considerazione delle componenti di per se variabili relative ai contributi previdenziali e fiscali, ovvero se tali componenti devono o meno essere incluse nel calcolo del limite non superabile.

8 Luglio 2019
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In attesa dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrebbe fissare per gli amministratori il nuovo tetto del compenso massimo erogabile, attualmente la disposizione normativa vigente è data dalle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 a mente del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.  Il dubbio posto da un comune riguarda il rapporto tra compensi e costo sostenuto, in considerazione delle componenti di per se variabili relative ai contributi previdenziali e fiscali, ovvero se tali componenti devono o meno essere incluse nel calcolo del limite non superabile. La risposta al dubbio del Comune è stata data dalla Corte dei conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, nella deliberazione 3 luglio 2019 n.34.

Il dubbio del comune

La domanda posta da un comune sardo riguarda la disposizione del d.l.95/2012 che nel prevedere la remunerazione degli amministratori delle società pubbliche stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”. In particolare, il Sindaco evidenzia se “l’importo cui fare riferimento, ai fini del rispetto della norma che impone che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico non sia superiore all’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, deve essere il compenso erogato agli amministratori della stessa società nel 2013 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari, oppure deve essere la spesa totale sostenuta dalla società per gli amministratori nel 2013 comprensiva anche dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico della società.” Qualora si dovesse trattare di spesa complessiva a carico della società pubblica, vi sarebbe uno scollamento tra il compenso corrisposto e l’onere a carico dell’ente nel caso in cui l’amministratore dovesse avere ad esempio una copertura previdenziale diversa dal suo precedente, potendo in questo caso variare a secondo di una delle seguente tre ipotesi: a) iscrizione a ente previdenziale di professione liberale; b) altra iscrizione previdenziale; c) nessuna iscrizione previdenziale. Pertanto, a seconda della situazione soggettiva dell’amministratore la spesa complessiva, a parità di compenso corrisposto, potrebbe generale un risparmio o un aumento della spesa a carco della società partecipata.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili sardi dopo ave ripercorso la normativa sui compensi degli amministratori, precisano come il d.lgs.175/2016 abbia introdotto un nuovo limite ai compensi degli amministratori di società controllate, esteso agli altri organi sociali oltre che ai dirigenti e dipendenti della controllata medesima (art.11, comma 6), subordinato all’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale nel stabilire il compenso massimo dovrà definire “… indicatori dimensionali quantitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. ….. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”. In attesa, pertanto, dell’emanazione del decreto, la stessa legge precisa che “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95 … e successive modificazioni …” (art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016)”.

La risposta alla domanda posta riguarda al momento il limite del compenso facendo riferimento alle disposizioni ancora vigenti che prevedono un limite di spesa non superiore l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Prima di rispondere alla domanda, il Collegio contabile ricorda che il limite imposto dal legislatore ha portata generale e non derogabile e, che inoltre, deve essere coerente con le altre disposizioni legislative limitative, come il caso previsto dall’art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 che introduce una riduzione del 30% al compenso degli amministratori di società controllate che, nei tre esercizi precedenti, abbiano conseguito un risultato economico negativo.

La risposta al Comune

Indicati i presupposti legislativi è possibile rispondere alla domanda posta dal Sindaco se nel costo debbano o meno essere computati gli oneri previdenziali sostenuti nel 2013 e quale incidenza possa avere la componente previdenziale nella determinazione del limite di spesa in presenza di una diversa componente degli oneri previdenziali. Per poter rispondere è necessario premettere il costo a carico della società controllata per la remunerazione del proprio organo amministrativo, di regola monocratico, rappresenta un costo a carico della finanza pubblica, per il cui contenimento il legislatore ha introdotto un limite massimo che, per essere realmente tale, deve comprendere nel suo computo ogni voce di spesa a carico del bilancio della società e, conseguentemente, del bilancio consolidato con quello dell’ente pubblico socio. Pertanto, sia il limite di spesa di riferimento, sia il costo da sostenere annualmente per l’organo amministrativo, devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.). D’altra parte, evidenzia il Collegio contabile, le disposizioni del d.lgs.175/2016, pur in attesa del decreto, precisano che il limite di spesa sia “al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali”, quindi comprensivo degli stessi.

Va, inoltre, aggiunto che non solo la componente previdenziale può cambiare, ma la stessa retribuzione potrebbe subire variazioni in considerazione, come pure la componente fiscale ed assistenziale. Proprio a fronte della variabilità di questa spesa, sarà cura della società controllata e, per essa l’amministrazione socia, procedere ad un monitoraggio continuo delle singole voci di costo in modo che il saldo totale, rappresentato dal trattamento economico onnicomprensivo a carico del bilancio della società pubblica, rientri in ogni caso nel limite di spesa fissato dalla legge, evitando ogni ipotesi di sua deroga.

Conclusioni

In conclusione, nella determinazione, ex ante, del trattamento economico onnicomprensivo erogabile annualmente in favore dell’organo amministrativo di società controllata, lo stesso debba essere adeguato tenendosi prudentemente al di sotto del limite di legge, che potrà essere raggiunto, e mai superato, solo in situazioni peculiari, come nel caso, di legittimo riconoscimento della parte variabile della retribuzione o di sopravvenute modifiche legislative alle sotto voci di costo che, nel loro insieme, concorrono a determinare il costo complessivo a carico del bilancio della società pubblica.

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