Le modifiche apportate dal decimo decreto correttivo alla contabilità armonizzata

Tra i punti fondamentali del nuovo decreto rientrano: la registrazione delle spese di progettazione e l’attivazione del “Fondo pluriennale vincolato”.

1 Aprile 2019
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2019 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 concernente il decreto correttivo all’armonizzazione contabile. Tra i punti fondamentali del decreto rientrano sicuramente la registrazione delle spese di progettazione e l’attivazione del “Fondo pluriennale vincolato”, al fine di recepire le nuove regole sui lavori pubblici inserite nel d.lgs.50/2016 (Codice dei contratti).

Importo delle opere pubbliche e contabilizzazione

Le regole contabili sono diverse in considerazione degli importi dei lavori pubblici, ossia in caso di valori inferiori ai 100.000 euro e quelli superiori a tale importi.

L’Art.21, comma 3, del d.lgs.50/2016 precisa, infatti, che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”.

La contabilizzazione è, pertanto, differente a secondo degli importi, precisando che:

  • Per importi di lavori inferiori ai 100.000 euro l’ente dovrà stanziare i citati lavori in bilancio, anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. In questo caso la spesa di progettazione sarà registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, a prescindere se la progettazione sia stata effettuata internamente o sia stata affidata all’esterno. Le citate spese dovranno essere portate ad investimenti (capitalizzazione) solo nella contabilità economico-patrimoniale, mentre nella contabilità finanziaria saranno inserite nella parte corrente (spesa del personale in caso di progettazione interna e spesa per prestazioni di servizi in caso di progettazione esterna).
  • Per importi di lavori pari o superiori ai 100.000 euro dovranno essere inseriti nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche a seguito della validazione del livello di progettazione. L’imputazione in bilancio seguirà le regole del principio della competenza finanziaria potenziata nel modo seguente:
  1. nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità;
  2. nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Il responsabile della spesa dovrà, quindi, verificare in via preliminare che la spesa trovi la sua copertura finanziaria, successivamente procedere con le prenotazioni di impegno a seguito dell’avvio del procedimento della spesa, impegnandola di volta in volta a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento.

In merito alla registrazione contabile la spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna. Pertanto, in modo non dissimile dagli interventi inferiori ai 100.000 euro, la capitalizzazione delle spese di progettazione saranno effettuate nella contabilità economico-patrimoniale, mentre la registrazione nella contabilità finanziaria sarà effettuata tra le partite correnti del bilancio (spesa del personale in caso di progettazione interna e spesa per prestazioni di servizi in caso di progettazione esterna).

La contabilizzazione degli interventi seguirà i principi contabili anche nell’ipotesi di ricorso ad una centrale di committenza, con le seguenti precisazioni:

  • la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per conto di un’altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell’opera;
  • a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
  • a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

Attivazione e conservazione del Fondo pluriennale vincolato

Fino ad oggi, potevano essere finanziate con il fondo pluriennale vincolato tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale era consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale (es. acquisizione, espropri e occupazioni d’urgenza, bonifica di aree, abbattimento strutture preesistenti, viabilità accesso al cantiere, allacciamento pubblici servizi, ed altre spese necessarie per l’esecuzione dell’intervento), escluse in ogni caso le spese di progettazione.

Con la decima manovra correttiva in assenza impegni di spesa, il mantenimento del fondo pluriennale vincolato è possibile anche per le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Le risorse sono, pertanto, conservate nel fondo pluriennale vincolato, determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

  1. a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
  2. b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici (con esclusione degli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
  3. c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale .
  4. d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate: a) nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato; b) nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento; c) nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi; d) nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Cantieri stradali: gestione della sicurezza e delle manutenzioni

Il volume contiene utili suggerimenti ed interpretazioni, suffragate dall’esperienza professionale e dallo studio della normativa e della giurisprudenza, per una corretta gestione dei cantieri stradali, nel rispetto della disciplina della circolazione stradale e delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una guida, volutamente snella e di rapida consultazione, che intende offrire un quadro sintetico delle norme a cui è indispensabile far riferimento e che contiene innumerevoli indicazioni operative alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Un apposito capitolo è stato, inoltre, dedicato al Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2019 (in vigore dal 15 marzo 2019) sull’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L’opera si propone, pertanto, di fornire un supporto di conoscenza e pratico agli uffici comunali, agli operatori di polizia stradale e dello SPISAL, nonché a tutte le figure professionali che, a vario titolo, svolgono la propria attività nell’ambito dei cantieri stradali. Girolamo Simonato, Comandante Polizia Locale di Piazzola sul Brenta (PD). Autore di pubblicazioni e docente in vari corsi di aggiornamento e convegni nazionali.Federico Cesarin, Assessore al Comune di Vigodarzere (PD), esperto e docente in corsi di aggiornamento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Girolamo Simonato – Federico Cesarin | 2019 Maggioli Editore

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