Da Arconet tre vie per contabilizzare le anticipazioni di liquidità

il sole24ore
20 Marzo 2019
Modifica zoom
100%

di Vincenzo Giannotti

Il resoconto della Commissione Arconet Dopo un primo tentativo dell’Anci di trovare una contabilizzazione diversa per le anticipazione di liquidità, nella riunione di Arconet del 20 febbraio 2019,sono state finalmente definite tre diverse modalità di contabilizzazione. La prima riguarda le anticipazione di liquidità che esauriscono la loro funzione nell’anno di riferimento (così come introdotte dalla legge di bilancio 2019), la cui rappresentazione contabile consiste nell’imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso. La seconda modalità di contabilizzazione riguarda le anticipazioni pluriennali provenienti dal Dl 35/2013, il cui riferimento non può che essere che quello già tracciato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 33/2015 e n.28/2017). Infine, le anticipazioni di liquidità previste per la demolizione delle opere abusive, sono iscritte quale accertamento nel titolo 6 delle entrate «Accensione di prestiti», mentre il rimborso sarà iscritto nel titolo 4 della spesa e la parte rinviata agli anni successivi confluirà nel risultato di amministrazione quale quota accantonata in un fondo anticipazione di liquidità che sarà collocato in entrata del bilancio dell’esercizio successivo e reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. Le anticipazioni di liquidità del Dl 35/2013 Al fine di evitare l’accantonamento annuale della quota del rimborso delle anticipazioni di liquidità pluriennali, l’Anci, nella riunione della Commissione Arconet del 14 novembre 2018, aveva prospettato una diversa contabilizzazione delle liquidità acquisite, mediante applicazione nell’esercizio della quota accantonata al Fondo anticipazione del liquidità, ossia senza imputazione nei vari esercizi della quota capitale di rimborso annuale. La soluzione è stata immediatamente stoppata nella successiva riunione del 12 dicembre dai rappresentanti della magistratura contabile che hanno evidenziato come l’anticipazione proveniente dal Dl 35/2013 (operazione che prevede un rimborso fino a trent’anni) fosse stata già definita dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19 del 2014, n. 33 del 2015 e n. 28 del 2017) chiedendone un allineamento a quelle pronunce. Le anticipazioni di liquidità rimborsate nell’anno L’anticipazione di liquidità ricevuta e rimborsata nell’anno, è stata introdotta per la prima volta con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 849-872) che ha concesso agli enti locali, in deroga ai limiti disposti sulle anticipazioni di tesoreria, di ricorrere a banche, intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti e alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea, per ricevere anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, destinate in via esclusiva al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, con rimborso entro il 30 dicembre 2019 (termine questo spostato dalla legge semplificazioni). In questo caso la rappresentazione contabile avviene mediante imputazione, dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso, nel medesimo esercizio. L’anticipazione dei liquidità per le demolizioni di opere abusive La mediazione sulla contabilizzazione prevista dall’Anci è stata invece accolta per le anticipazioni di liquidità previste per le demolizione di opere abusive, le cui operazioni di contabilizzazione avvengono nel modo seguente: a) le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate «Accensione di prestiti»; b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata; c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione; d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento