Il rimborso delle spese legali al dipendente assolto in sede penale. Le indicazioni dei giudici contabili

Il caso posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda, a seguito dell’assoluzione in un giudizio penale disposta nei confronti di una ex dipendente, il possibile rimborso postumo.

12 Marzo 2019
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Il caso posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda, a seguito dell’assoluzione in un giudizio penale disposta nei confronti di una ex dipendente, il possibile rimborso postumo, ossia richiesto solo a conclusione definitiva del processo penale. Pur non essendo considerate ammissibili le richieste di parere da parte dei giudici contabili, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 5 marzo 2019 n.4 fornisce, comunque, alcuni elementi essenziali alla decisione dell’ente.

Il dubbio dell’ente locale

In particolare il dubbio dell’ente riguarda una precedente decisione (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto,  deliberazione 245/2012/PAR) che ha sostenuto possibile la tesi del “rimborso postumo”, ossia di spese sostenute autonomamente dal dipendente in un processo penale senza concordarle in anticipo con l’Ente, purché il dipendente sia stato pienamente prosciolto, la spesa risponda a parametri di obiettiva congruità e all’esito del procedimento (quindi “ex post”), non sussista conflitto di interesse, e soprattutto ciò ancorché l’Ente si fosse costituito parte civile contro il dipendente. Tale indicazione, tuttavia, non corrisponde a quella della Cassazione (sentenza n.18256 del 11 luglio 2018) la quale ha accolto il ricorso di un Comune contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato al rimborso delle spese legali di un dipendente imputato dei reati di cui agli art. 479 e 493 c.p., statuendo che, ancorché il dipendente fosse stato assolto, “se l’accusa era quelle di aver commesso un reato che vedeva l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel momento in cui il dipendente fosse stato, in ipotesi, assolto dall’accusa. Inoltre, qualora si dovesse aderire alle indicazioni dei giudici contabili veneti, se l’eventuale rimborso necessiti di un espresso atto “postumo” di consenso alla scelta del legale o possa fondarsi sul semplice riconoscimento dell’assoluzione piena e definitiva e dell’insussistenza “ex post” del conflitto di interessi, riconoscimento che essendo oggettivo si ritiene possa avvenire con atto gestionale degli uffici comunali.

Le indicazioni della Corte

 Secondo la Corte nel caso specifico si è in presenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dell’Amministrazione e la dipendente comunale. L’individuazione delle posizioni di conflitto è lasciata all’apprezzamento dell’Ente locale, che deve operare concretamente ed esercitando la propria discrezionalità amministrativa, con la comparazione degli interessi. Tale comparazione deve trovare la sua applicazione nell’art. 97 della Costituzione e nel principio del buon andamento dell’Amministrazione, tenendo sempre presente l’interesse pubblico ed economico dell’Ente.

A suo tempo la stessa Sezione ha precisato che nel rimborso delle spese legali ai dipendenti deve escludersi ogni automatismo nell’accollo delle spese legali da parte dell’Ente. Ne consegue che l’Ente locale deve – ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche – valutare rigorosamente la sussistenza di quattro presupposti:

  1. la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell’ente, per cui l’ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente. La norma, infatti, non tutela esclusivamente il dipendente, ma anche l’ente di appartenenza;
  2. il gradimento dell’ente sulla scelta del difensore cui affidare l’incarico fiduciario del legale (gradimento che implica anche la condivisione della relativa strategia difensiva). La lettera delle disposizioni richiamate fa, infatti, espresso riferimento alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell’ente locale, sia “di comune gradimento” pertanto, l’Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale;
  3. l’assenza di un conflitto di interessi;

la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione.

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