Incognita mini-debiti sul riaccertamento 2019

il sole24ore
26 Febbraio 2019
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Lo stralcio dei crediti fino a mille euro condiziona il riaccertamento ordinario dei residui 2018. Gli enti locali devono, infatti, fare i conti con il condono fiscale disciplinato dall’articolo 4 del Dl 119/2018 che ha disposto l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Ai fini del discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e allo scopo di consentire l’eliminazione di questi valori dalle relative scritture contabili, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico o in via telematica. Al fine di ridurre al massimo gli effetti finanziari derivanti dall’annullamento delle cartelle esattoriali alla data del 31 dicembre 2018, il decreto semplificazioni ha concesso la facoltà agli enti di ripartire la perdita in più esercizi. Il comma 6 dell’articolo 11-bis del Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019, stabilisce infatti che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 4 del Dl 119/2018, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo ripianabile in cinque anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. La novità introdotta dal decreto semplificazioni amplia le fattispecie di disavanzo di amministrazione. L’eventuale saldo negativo che dovesse emergere in sede di rendiconto della gestione deve dunque essere sempre scomposto nelle sue componenti, caratterizzate da differenti modalità e tempi diversi di ripiano. Il disavanzo cosiddetto “ordinario”, che scaturisce cioè dai fatti di gestione, deve essere immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e può essere ripianato negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare che ha a oggetto il piano di rientro dal disavanzo, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, il disavanzo deve essere coperto secondo le modalità previste dall’articolo 188 del Tuel. Occorre poi tenere conto degli obblighi di ripiano del disavanzo tecnico e di quello derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, i cui termini di copertura sono trentennali. Eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale potrebbero poi imporre, dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, il finanziamento delle relative quote in un periodo variabile (tra quattro e venti anni) in funzione del rapporto tra passività e impegni di parte corrente. Sul bilancio di previsione 2019/21 si dovranno poi valutare gli effetti dell’eventuale adozione, entro il 31 marzo, della delibera consiliare con la quale l’ente può procedere alla definizione agevolata delle proprie controversie tributarie.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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