di M. Bellesia
A seguito dell’art. 1, commi 820 ne segg. della legge di bilancio 2019, L. 30/12/18, n. 145, viene abrogata gran parte della normativa del saldo di finanza pubblica, che ha sostituito il c.d. “patto di stabilità interno” in vigore (con varie regole) dall’anno 1999 al 2015. Trattasi, come noto, di vincoli di bilancio aggiuntivi, che vengono meno a partire dal 1/1/19.
In effetti, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, spariscono i vincoli sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e sparisce anche il c.d. “doppio binario” di cui all’art. 1, commi 463 e segg., della L. 11/12/16, n. 232, Legge di bilancio 2017, come modificata dall’art. 1, commi 785 e segg. della L. 27/12/17, n. 205 – Legge di bilancio 2018.
Non vi sono più sanzioni per chi non rispetta i vincoli nella gestione dell’anno 2018 e sono state introdotte alcune sanatorie sull’applicazione delle sanzioni per gli anni precedenti, ad esempio, per i Comuni che hanno rinnovato le Amministrazioni nella tornata elettorale 2018 e per quelli in particolari stati di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ex artt. 244 e 243-bis del Tuel (art. 1, c.827 e segg., L. 145/18).
Ma, attenzione! Permane un vincolo che costituisce princìpio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (ex art. 1, c.819, L. 145/18). Pochi, finora, hanno commentato in tal senso l’art. 1, c.821, della L. 145/18, che si riporta integralmente qui di seguito per un esame approfondito:
“Gli enti … si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
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