Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato, per eventuali osservazioni da inviare entro il 19 dicembre 2019, dodici documenti riguardanti i «Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali». Principi che rappresentano un vero e proprio vademecum di tutte le attività e le operazioni che i revisori sono chiamati a svolgere negli enti locali. Il problema dei compensi Nel primo documento sulla composizione e funzionamento dell’organo di revisione, particolare importanza è data al valore dei compensi del collegio di revisione: se il valore massimo è stabilito dal Dm 20 maggio 2005, altrettanto non può dirsi per quello minimo. La situazione ha creato precedenti particolarmente restrittivi da parte dei giudici contabili, tanto che già nell’adunanza
individuati dal Consiglio nazionale in sette tipologie: dai piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria al bilancio di previsione, alle variazioni e salvaguardia degli equilibri, alle modalità di gestione dei servizi, alla costituzione o partecipazione a organismi esterni e rapporti con essi; in presenza di ricorso all’indebitamento; sui debiti fuori bilancio e transazioni; sull’utilizzo di strumenti di finanza innovativa; sui regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali. Questi i pareri, viene precisato, sono resi dell’organo di revisione nella sua funzione tipica di collaborazione con il consiglio dell’ente locale, le cui competenze sono ribadite dall’articolo 42, comma 2 del Tuel, dalla lettera b) dell’articolo 239 del Tuel, dalla delibera n. 345/2013 della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte e dalla sezione regionale della Corte dei conti della Liguria n. 4/2014. Avuto riguardo alle transazioni, il
Consiglio Nazionale ha evidenziato come il parere debba essere reso esclusivamente qualora la competenza sia intestata al consiglio comunale, mentre le transazioni sottoscritte dai dirigenti e approvate dalla giunta comunale rientrano nelle più ampie funzioni di controllo dell’organo di revisione. Oltre ai pareri obbligatori la legge di volta in volta è intervenuta con l’obbligo di espressione di ulteriori pareri da parte dell’organo di revisione: si pensi, ad esempio, al riaccertamento straordinario dei residui, al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, alle variazioni di bilancio in esercizio provvisorio per l’utilizzo dell’avanzo vincolato, al miglioramento su beni di terzi. Controlli Il vademecum, tuttavia, si sofferma in modo approfondito sulle attività di controllo tanto da sottoporre a consultazione dieci documenti operativi che spaziano dagli atti di programmazione e al bilancio, dal conto consuntivo al bilancio consolidato, dagli organismi partecipati alla contabilità
economico patrimoniale , dai vincoli assunzionali alle spese del personale, dalle verifiche di cassa agli agenti contabili.
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