Non finanziabili con mutuo le spese di opere pubbliche di natura risarcitoria

A seguito della condanna del giudice amministrativo al pagamento, nei confronti del concessionario di un opera pubblica, a seguito della disposta illegittima risoluzione contrattuale per inadempimento, il Sindaco di un comune chiede ai magistrati contabili ausilio per il pagamento di tali consistenti importi posti al carico del comune

14 Dicembre 2018
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A seguito della condanna del giudice amministrativo al pagamento, nei confronti del concessionario di un opera pubblica, a seguito della disposta illegittima risoluzione contrattuale per inadempimento, il Sindaco di un comune chiede ai magistrati contabili ausilio per il pagamento di tali consistenti importi posti al carico del comune, ovvero se tali importi risarcitori possono pur sempre essere classificati tra le spese di investimento e quindi potenzialmente suscettibili di finanziamento da mutuo. La risposta al quesito è contenuta nella deliberazione 23/11/2018 n.156 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

La vicenda

Premette il Sindaco nella sua richiesta di parere come, a seguito delle risoluzione contrattuale di una concessione di opera pubblica, i giudici amministrativi hanno disposto la seguente condanna: a) il controvalore degli importi pagati per i lavori effettuati da altro soggetto a fronte delle risoluzione del contratto; b) per i lavori non eseguiti un importo pari al 10% del loro valore; c) interessi legali sulle somme dovute. In considerazione dell’importo elevato, non avendo disponibilità finanziaria e di competenza, chiede se sia possibile includere le citate somme all’interno del quadro economico dell’investimento e come tale richiedere il relativo mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti.

Le indicazioni del Collegio contabile

In considerazione della classificazione del debito contratto dall’ente locale, rientrante nella fattispecie di debito fuori bilancio, in quanto le somme richieste sono da porti al di fuori del quadro economico dell’opera pubblica, l’attenzione di tale debito sarà sicuramente posta alla Procura della Corte dei conti al fine di verificare un eventuale danno erariale prodotto dall’ente per tali spese addizionali discendenti da una illegittima interruzione della concessione dell’opera pubblica. Fermo restando le sopra indicate responsabilità, il Collegio contabile precisa quando un debito fuori bilancio può essere finanziato con un mutuo, in quanto direttamente afferente a spese di investimento. Secondo l’art.119 della Costituzione costituiscono spese di investimento “a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio”. L’importanza della sopra indicata classificazione di spese di investimento assume importanza fondamentale al fine del possibile ricorso alla contrazione del mutuo da parte dell’ente locale. In ogni caso, la stessa Consulta (sentenza del 29/12/2004 n. 425) ha avuto modo di precisare che il dettaglio dell’elenco delle spese non è esaustivo in quanto nella nozione di investimento si ricollega ai principi della scienza economica e dalle regole di contabilità e le definizioni di «spese di investimento» e di «indebitamento» offerte dal legislatore statale e della necessaria ed obbligatoria correlazione di tale spese definita in ambito comunitario.

Effettuata la citata premessa, è la stessa Cassa Depositi e Prestiti che esclude dalle operazioni di mutuo le spese di natura risarcitoria. Tale esclusione discende dalla circostanza che possono qualificarsi di investimento tutte e solo le spese che concorrono “fisiologicamente” a determinare il costo dell’opera, e non anche quelle che “patologicamente” si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno.

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