La legge di bilancio riporta le partecipate delle quotate sotto le regole del testo unico

il sole24ore
10 Dicembre 2018
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di Stefano Pozzoli

I commi 402 e 403 della legge di bilancio integrano il Testo unico delle partecipate intervenendo sull’ambito applicativo alle società quotate del Dlgs 176/2016 (articolo 1, comma 5). Quest’ultimo comma era stato introdotto dal decreto correttivo, il Dlgs 100/2017, senza però modificare la sostanza della materia, visto che si trattava del semplice spostamento della disposizione dalle definizioni fino appunto alla collocazione attuale. La modifica normativa Il testo vigente recita «Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate ( ) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche». L’articolo 51, invece, limiterà questa esclusione alle solo quotate e alle loro controllate, non ricomprendendo nella “deroga” alcuna categoria di partecipate. Se lo spirito dell’emendamento è quello di estendere l’ambito applicativo del Tusp l’effetto verrà certo ottenuto, visto che altre società saranno interessate dalla disciplina del Testo Unico.

Occorre essere consapevoli, però, del fatto che da ciò conseguirà un ulteriore appesantimento degli adempimenti spettanti alle pubbliche amministrazioni socie e anche dei potenziali problemi che si troveranno a dovere affrontare le società che operano sui mercati regolamentati, perché applicare il Tusp alle loro partecipate non è un dato neutrale, ma rischia di ostacolare il libero dispiegarsi del meccanismo concorrenziale e avere perciò conseguenze negative sul valore delle società di cui si parla e quindi sul risparmio degli italiani. È difficile, infatti, comprendere quale possa essere l’interesse pubblico di tutto ciò, tanto più che certo non mancano i controlli istituzionali sui mercati finanziari. Le conseguenze operative Ancora più delicato, per altro, è l’impatto che avrà il riportare tutte le società partecipate delle quotate, non solo di quelle di cui sono soci anche i Comuni, nell’ambito del Tusp. Inevitabile immaginare che ciò non abbia pesanti effetti sulla razionalizzazione ordinaria e sul più generale coinvolgimento dei soci nelle formalità decisionali delle società quotate. Infatti, le partecipate dirette di una azienda quotata sono altresì, per il loro tramite, partecipate indirette dei Comuni.

Di conseguenza, esse dovranno essere ricomprese di piani di razionalizzazione, come per altro è già oggi autorevolmente sostenuto dalla Sezione di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione 199/2018). È noto, però, che l’inclusione delle indirette nei piani crea già non pochi problemi ai Comuni e dovrebbe anzi, in via generale, essere riformato. Inoltre, sarà necessario seguire le procedure del testo unico (articoli 5 e seguenti) per l’acquisto di partecipazioni e la costituzione di società previste dal Tusp, con relativo percorso nei consigli comunali degli enti soci, invio alla Corte dei Conti ed al Garante della Concorrenza, eccetera. Tutto ciò ha senso? Difficile pensare che una strada del genere possa dare credibilità alle Società operanti sui mercati regolamentati, a cui serve immediatezza operativa, non ulteriori vincoli. La scelta migliore, piuttosto, sarebbe quella di spingere sul piano della semplificazione, escludendo anche le partecipate «per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» dal Testo unico.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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