La Commissione ARCONET nella riunione del 14/11/2018 ha proceduto ad elaborare una proposta di aggiornamento del principio applicato della contabilità finanziaria concernente le anticipazioni di liquidità e il fondo demolizione.
L’aggiornamento del principio contabile
E’ stato esaminato e condiviso dalla Commissione la proposta di inserire nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il seguente paragrafo:
3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle quelle erogate dal tesoriere/cassiere, per le quali si rinvia al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le anticipazioni di liquidità di norma si estinguono entro un anno e non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione. L’evidenza contabile della natura giuridica di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata dall’imputazione contabile al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso. Nei casi in cui il legislatore ha previsto anticipazioni di liquidità che non si estinguono entro un anno, a seguito dell’incasso dell’anticipazione si provvede:
- a) alla registrazione degli impegni di spesa riguardanti il rimborso dell’anticipazione, con imputazione agli esercizi in cui devono essere pagati;
- b) all’iscrizione, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, di un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Salvo differenti indicazioni di legge, le risorse accantonate sono applicate al bilancio a copertura del rimborso dell’anticipazione. L’utilizzo del risultato di amministrazione costituito dal FAL per il rimborso delle anticipazioni è sempre consentito anche agli enti in disavanzo.
L’impegno di spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione di risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive all’art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003, è imputato al medesimo esercizio in cui è imputato l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione stessa. Infatti, considerato che l’art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004 prevede che le somme erogate in anticipazione sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni, l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione è esigibile nel medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata.
La condivisione da parte dell’Osservatorio
Prima della modifica del principio contabile, si ricorda come l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali mediante atto di indirizzo del 26/10/2018 abbia precisato come vi sia una differenza sostanziale rispetto alle operazioni di indebitamento e, la prima fra tutte, la disponibilità della provvista senza il pagamento di interessi. Inoltre, è prevista una speciale garanzia per il recupero delle somme in caso di mancato pagamento degli importi da parte dell’ente locale, potendo la Cassa attingere alle risorse che il Ministero dell’Interno distribuisce tramite il Fondo di Solidarietà Comunale, ossia si pone una garanzia sui fondi che lo Stato riversa ai Comuni. Altra caratteristica, sempre rispetto all’indebitamento da mutui, è fornita dalla restituzione delle somme fissate in un limite massimo di cinque anni. Ultimo aspetto è rintracciabile non collegamento diretto tra anticipazioni accordate ed il recupero delle somme poste in capo all’autore dell’abuso, con obbligo da parte degli enti locali di riversare entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. In tale occasione, quindi, l’Osservatorio ha indicato quale atto di indirizzo agli enti locali, come le anticipazioni di risorse a valere sul Fondo per le demolizioni delle opere abusive concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive localizzate nel proprio territorio non integrano un’operazione di indebitamento ai fini dell’applicazione della normativa contabile. Tale soluzione apre, quindi, la porta all’accesso anche agli enti dissestati o in piano di riequilibrio finanziario, superando in tal modo le criticità sino ad oggi evidenziate dai giudici contabili che hanno inibito alla Cassa Depositi e Prestiti di finanziare operazioni con tali enti. Resta, in ogni caso, inteso che gli enti locali dovranno individuare nei propri bilanci le risorse finanziarie necessarie alla restituzione di tali anticipazioni in mancanza dei pagamenti da parte dei proprietari abusivi.
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