Il permanere delle limitazioni all’acquisto di immobili e le esclusioni

Nelle previsioni normative iniziali, l’art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012, era posto il divieto, a tutte le PA, di poter procedere all’acquisto di beni immobili nell’anno 2013. A seguito delle modifiche intervenute, da ultimo d.l. n. 50 del 2017, il legislatore ha precisato che “a decorrere dal 1° gennaio 2014

29 Novembre 2018
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Nelle previsioni normative iniziali, l’art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012, era posto il divieto, a tutte le PA, di poter procedere all’acquisto di beni immobili nell’anno 2013. A seguito delle modifiche intervenute, da ultimo d.l. n. 50 del 2017, il legislatore ha precisato che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall’Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all’acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”. In base alla attuale normativa ancora vigente, un ente locale chiede ai giudici contabili se tale restrizione debba trovare applicazione anche nel caso in cui l’acquisizione di un immobile non avvenga quale effetto di un negozio traslativo della proprietà, in funzione di necessità funzionali dell’ente locale, ma esclusivamente a titolo di compensazione giudiziale di un credito il quale, stante la procedura fallimentare cui è sottoposto un soggetto, debitore del Comune, rischierebbe di essere dichiarato inesigibile con grave nocumento per la situazione economico-finanziaria del Comune stesso.

La risposta del Collegio contabile

Secondo la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione 23/11/2018 n.125) attualmente la normativa consente operazioni di acquisto di beni immobili solo in caso di comprovata indispensabilità ed indilazionabilità delle stesse che debbono trovare esplicita motivazione nel provvedimento dell’ente. Ora, secondo il Collegio contabile, la ratio della norma è quella di fornire una disciplina delle condizioni e delle modalità delle operazioni di acquisto di immobili destinata a valere a tempo indeterminato e prospetta una specifica disciplina dei presupposti delle suddette operazioni.

Nel caso del Comune, la compensazione giudiziale, risolvendosi nell’accertamento da parte del giudice del controcredito, rectius, nel diritto di proprietà dell’immobile opposto in compensazione, costituisce un’operazione finanziariamente neutra e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina restrittiva. Infatti, la normativa citata prevede espressamente una serie di obblighi concernenti le operazioni di acquisto che presumono l’indicazione “del soggetto alienante e del prezzo pattuito” mentre nell’ipotesi, oggetto del quesito del Comune, in disparte il fatto della non riconoscibilità di una pattuizione in relazione al corrispettivo, non si vede come, perfezionandosi il trasferimento della proprietà per effetto della compensazione giudiziale, possa configurarsi civilisticamente la figura del “soggetto alienante”, atteso che le posizioni di alienante e di acquirente sono reciproche e riferibili ad entrambi i soggetti interessati. Secondo il Collegio contabile, a solo titolo esemplificativo,  appare opportuno rammentare come sia stata esclusa la soggezione alla disciplina limitativa nel caso di acquisizione al patrimonio comunale di opere di urbanizzazione a scomputo, posto che l’acquisizione avviene a seguito di un contratto assimilato all’appalto di lavori pubblici, non ad una compravendita (Sez. Controllo Lombardia, deliberazioni n. 21/2015/PAR e n. 257/2016/PAR). Inoltre, a non diverse conclusioni si è pervenuti per quanto riguarda l’acquisto di immobili effetto di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità (Sezione regionale per il Veneto n. 148/2013/PAR e Sezione regionale per la Puglia n. 89/2013/PAR). Infine, alle medesime conclusioni si è giunti avuto riguardo all’acquisizione di immobili aventi titolo nel contratto di permuta (Sez. Controllo Lombardia, deliberazione n. 97/2014/PAR) e, nella ricorrenza di predeterminati presupposti, di transazione (Sez. Controllo Lombardia, deliberazione n. 310/2015/PAR).

 

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