La delibera n. 21/2018della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 7 novembre), che sancisce definitivamente la possibilità di rateizzare contabilmente un debito fuori bilancio a determinate condizioni, rappresenta l’ennesimo caso di disallineamento tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale. Il contenuto della delibera Un debito fuori bilancio è un’obbligazione scaduta che va inserita tra le spese dell’ente previo formale riconoscimento da parte dell’organo consiliare, il quale deve provvedere anche a reperire le necessarie risorse per finanziarlo. L’iter amministrativo previsto dalla legge discende dalla necessità di rispettare due regole fondamentali della contabilità finanziaria (che ricordiamo è deputata a misurare l’effettivo impiego delle risorse prelevate dai cittadini) e cioè: 1) predittività: le spese (e quindi i debiti) devono essere contabilizzate a carico di stanziamenti di bilancio previsti nel bilancio di previsione o in successive variazioni; 2) autorizzatorietà: gli stanziamenti approvati dal consiglio comunale costituiscono il limite invalicabile per poter assumere impegni di spesa. Da questi principi discende la regola, interpretata dalla Corte dei conti con la delibera, secondo la quale il debito fuori bilancio andrebbe imputato interamente a carico dell’esercizio in cui avviene il formale riconoscimento dello stesso da parte dell’organo consiliare. Ciò in quanto la regolare registrazione dell’impegno di spesa che ne deriva può essere effettuata solo previa costituzione del necessario stanziamento di spesa autorizzato dall’organo consiliare. La normativa però, per facilitare la tenuta degli equilibri finanziari degli enti, ha introdotto una deroga alla regola generale, sopravvissuta anche alla riforma contabile, e cioè la possibilità di finanziare il debito su tre annualità, compresa quella in corso, previo accordo scritto con i creditori (articolo 193, comma 2, e articolo 194, comma 2, del Tuel). Quali comportamenti dovranno tenere, quindi, gli enti per registrare e imputare il debito fuori bilancio rateizzato? Le regole di contabilizzazione Le due caratteristiche sopra illustrate condizionano le regole di contabilizzazione del debito fuori bilancio che, se rateizzato, presenta una sorta di esigibilità rinegoziata, facendo sorgere un disallineamento tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale. Nel caso preso in esame, in contabilità finanziaria l’impegno di spesa sarà spalmato su tre anni, compreso quello in corso all’atto del riconoscimento, con conseguente possibilità di iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori, a condizione che le relative coperture, richieste dall’articolo 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento. In contabilità economico-patrimoniale, invece, il debito dovrà essere interamente registrato a carico dell’esercizio senza rilevare, in termini economici, l’eventuale rateizzazione concordata con il creditore. Di conseguenza si rende necessario tenere memoria di tale registrazione negli esercizi successivi, quando la matrice di correlazione contabilizzerà a costo, in economico-patrimoniale, l’impegno di spesa rateizzato su tre annualità in contabilità finanziaria. Il fondo rischi Nel caso in cui l’ente abbia provveduto, negli anni precedenti, alla formazione di uno specifico fondo rischi, potrà ridurlo ed utilizzare quindi tali accantonamenti. In contabilità finanziaria dovrà essere assunto l’impegno di spesa, sulla base degli accordi di rateizzazione, che sarà finanziato, in entrata, dalle quote di avanzo di amministrazione accantonato. A fine esercizio però, dovranno essere prodotte le necessarie scritture di rettifica in contabilità economico-patrimoniale, in quanto l’impegno di spesa avrà prodotto la registrazione di un costo di esercizio, così come previsto dalla matrice di correlazione. Dovrà quindi essere effettuata una scrittura di rettifica, in cui l’utilizzo del Fondo rischi da registrarsi in Dare sostituirà, di fatto, la registrazione del costo avvenuta a seguito della rilevazione dell’impegno.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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