Le disposizioni del principio contabile
il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 5.4, dedicato al Fondo Pluriennale Vincolato, prevede che possano essere finanziate dal Fondo medesimo “le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorché non impegnate)”, specificando, poi, che per “procedure attivate” ai sensi dell’art. 53, comma 2, cit., debbano intendersi gli “affidamenti in economia o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando (…) si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta”.
Le nuove disposizioni del codice dei contratti
Precisa il Collegio contabile come il citato principio sia stato emanato prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) e nella vigenza del vecchio Codice (D.lgs. n. 163/2006). Il momento in cui fare riferimento, per la imputazione al Fondo Pluriennale Vincolato della spesa destinata alla selezione del contraente privato, è in generale la seguente: a) al momento della pubblicazione del bando di gara nelle procedure che prevedano tale adempimento; b) con l’invio della lettera di invito, per le procedure negoziate senza pubblicazione del bando.
Il Principio contabile, richiama il Codice dei contratti pubblici laddove prevede l’eccezione alla regola secondo cui il Fondo pluriennale vincolato può finanziarie esclusivamente spese già impegnate. L’eccezione opera in due casi tassativi: a) per le spese contenute nei quadri economici relativi a lavori pubblici ed approvati (con esclusione delle spese di progettazione); b) per le spese per lavori pubblici se già prenotate sulla base della procedura di affidamento “avviata”.
Nel caso di specie, la pubblicazione del bando e l’invio dell’invito a presentare le offerte, segnano l’avvio della procedura selettiva, in quanto manifestano all’esterno la decisione dell’ente di concludere un determinato contratto, rappresentando, in tal modo e nella logica sottesa alla fattispecie oggetto della deroga, quell’elemento di giuridica certezza indispensabile per procedere alla regolare e legittima intestazione al Fondo pluriennale Vincolato di spese soltanto stanziate (o, meglio, “prenotate”), “in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi”.
Conclusioni
Pertanto, secondo il Collegio contabile, la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, indicando per l’ordinamento vigente l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione del bando di gara e all’invio dell’invito a presentare le offerte (nelle procedure negoziate senza bando) ed assicurando, in mancanza dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, pertanto, può ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento oggetto di “prenotazione”.
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