La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 303/2018 Rientrano nel Gap – gruppo amministrazione pubblica e quindi devono essere inserite nel bilancio consolidato, se soddisfano i parametri di rilevanza quantitativa, le fondazioni nelle quali il Comune – per statuto – ha il diritto di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione. È quanto ha stabilito, con il parere n. 303/2018, la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei contirispondendo a una specifica richiesta e confermando le analoghe indicazioni precedentemente fornite con la deliberazione n. 64/2017 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 marzo 2017). La questione è rilevante in considerazione della difficoltà, per gli enti locali, di individuare le realtà che partecipano al Gruppo pubblico locale, da riportare nel primo elenco da approvare in giunta per avviare il percorso di formazione del bilancio consolidato, soprattutto rispetto alla tipologia degli enti strumentali controllati, secondo la tassonomia definita dal DlLgs 118/2011 e dal principio contabile applicato n- 4/4. Il quesito Nel caso sottoposto, la fondazione interessata svolgeva servizi socio-assistenziali e lo statuto esplicitamente attribuiva la nomina della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione (4 su 7) al Comune che ha avanzato proprio la richiesta di parere alla Corte, per chiarire l’esigenza di includerla (o meno) nell’ambito del Gap. Il parere La Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia ha evidenziato una rilevante precisazione contenuta nell’ambito proprio del principio contabile applicato, in forza della quale – ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica – non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società, indicazione che fa propendere per l’inclusione, nell’area del consolidamento, anche delle fondazioni costituite dagli enti locali. Peraltro, a corroborare l’orientamento, rileva la puntualizzazione (contenuta nel Dm 11 agosto 2017 di aggiornamento dello stesso principio) secondo la quale rientrano nell’ambito degli enti strumenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. L’articolo 11-ter del Dlgs 118/2011, poi, esplicitamente ha individuato tra i presupposti necessari per la definizione degli «enti strumentali controllati» la presenza del potere, assegnato dalla legge o dallo statuto, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda. Nella medesima direzione, infine, rilevano secondo la Corte dei conti ulteriori indicazioni non desumibili dall’ordinamento interno ma altrettanto rilevanti e degne di nota, che spingono per l’accoglimento di un criterio ampio nella definizione degli organismi da includere nel bilancio consolidato. Sulla base del SEC95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali (), infatti, un’entità faceva parte della Pa se non costituiva un’istituzione separata (ad esempio un’agenzia) o, in caso di differenziazione, se fosse stata controllata dall’ente pubblico e, nello stesso tempo, «non market». Il SEC 2010, infine, presenta ancora una disciplina ancora più estensiva, anche in relazione al profilo del controllo pubblico. Oltre al possesso della totalità o della maggioranza delle azioni, infatti, si considera la capacità dell’ente di determinare la politica generale o i programmi dell’azienda; il controllo della nomina e revoca degli amministratori, dei dirigenti e del personale chiave; il possesso di golden share o di normative speciali, che stabiliscono l’esercizio di forme di controllo nonché la condizione di cliente dominante.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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