Le contestazioni della spesa da parte dei consiglieri di minoranza
In considerazione di importi non coincidenti tra il bilancio e lo stesso programma dei lavori pubblici con gli importi aggiudicati nel primo lotto, i Consiglieri di opposizione hanno lamentato la violazione delle regole di bilancio considerando la spesa illegittima in quanto priva della copertura finanziaria prevista nei citati documenti contabili votati dal Consiglio comunale. A causa di tale possibile deviazione dalle regole contabili, il Sindaco ha formulato specifico parere alla Corte dei conti territoriale, al fine di verificare se la differenza tra stanziamento programmatico ed aggiudicazione, tenendo anche conto dell’approvazione del rendiconto 2017 che ha mantenuto i capitoli impegnati sin dall’apposizione del visto di conformità contabile, lo stesso possa essere recuperato in fase di aggiudicazione del secondo lotto una volta conosciuto il ribasso di asta, tanto da far rientrare la spesa complessiva all’interno dei valori approvati dal Consiglio comunale, ovvero si sia in presenza di un debito fuori bilancio per mancata copertura finanziaria.
Le indicazioni del Collegio contabile
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione 15/10/2018 n.63, pur dichiarando il quesito irricevibile in quanto trattante non un problema generale ma un caso specifico, suggerisce la corretta soluzione contabile al Sindaco. In merito ad un eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio, di cui all’art.194 lett.e) del Tuel, non può non evidenziarsi come si deve essere in presenza di un’acquisizione di beni e servizi effettuata in mancanza dell’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell’attestazione della copertura finanziaria. Ricorda il Collegio contabile come delle obbligazioni contratte dall’ente locale al di fuori delle ordinarie procedure contabili, rispondono gli amministratori, i dipendenti e funzionari che hanno consentito la fornitura (art. 191, comma 4). Nel caso di specie si è in presenza di un impegno contabile per un importo superiore a quello indicato, per la stessa opera, nel piano triennale delle opere pubbliche, e di conseguenza tale differenza riscontrata non potrà essere assunta come debito fuori bilancio, ma spetterà all’ente locale di coprire la spesa con le risorse necessarie nel bilancio di previsione, attraverso una variazione di bilancio tale da garantire la copertura finanziaria mancante, cui dovrà necessariamente essere collegata una medesima variazione in aumento nel programma triennale delle opere pubbliche. Secondo il Collegio contabile solo attraverso la citata copertura finanziaria sarà assicurata la coerenza con gli strumenti di programmazione dell’ente locale (ossia bilancio e piano triennale delle opere pubbliche).
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