Cancellazione dei residui attivi e danno erariale. L’analisi dei giudici contabili

Il Collegio contabile è stato chiamato a verificare se esista o meno un danno erariale prodotto dall’iscrizione di poste in entrate di bilancio sovrastimate e prive dei correlati titoli giuridici tali da modificare il risultato di amministrazione…

5 Novembre 2018
Modifica zoom
100%
Il Collegio contabile è stato chiamato a verificare se esista o meno un danno erariale prodotto dall’iscrizione di poste in entrate di bilancio sovrastimate e prive dei correlati titoli giuridici tali da modificare il risultato di amministrazione ed espandere la spesa dell’ente locale, giungendo ad una considerazione negativa sulla correlazione tra le maggiori entrate successivamente giudicate inesistenti e la produzione del danno erariale.

La vicenda

La Procura della Corte dei conti rinviava a giudizio amministratori e dirigenti, su specifica segnalazione dei consiglieri di minoranza, per aver proceduto in fase di riaccertamento straordinario dei residui alla consistente cancellazione di residui attivi dimostratesi privi di valido titolo giuridico, tanto da costringere l’ente, a fronte del consistente disavanzo ottenuto, ad attivare un piano di rientro triennale per la copertura del disavanzo emerso. In merito alle responsabilità del dirigente delle finanza e del direttore generale, la Procura evidenzia le specifiche indicazioni fornite ai responsabili dei servizi di dover procedere alla sottoscrizione di una dichiarazione sulla permanenza e validità dei residui attivi iscritti in bilancio, inducendo a tal fine anche l’organo di revisione contabile a certificare il mantenimento degli equilibri finanziari, dimostratosi nei fatti inesistente, tanto da avere una forte esposizione finanziaria nei confronti del tesoriere. Gli stessi consiglieri comunali sono stati indotti in errore per aver approvato un rendiconto di gestione che presentava un avanzo di amministrazione di fatto inesistente. A fronte di tale situazione caotica, i consiglieri di minoranza avevano richiesto i dettagli di tutti i citati residui attivi iscritti in bilancio, verificando attraverso gli importi iscritti nei diversi conti, una serie numerosa di gravi criticità (mancanza dei riaccertamenti annuali; mantenimento in bilancio di residui già riscossi o annullati ecc.).

A fronte di tali gravi criticità la Procura conveniva in giudizio il Sindaco, l’Assessore al Bilancio per sempre recepito passivamente gli atti provenienti dai dirigenti degli Uffici interessati, senza svolgere alcuna azione di vigilanza, coordinamento e indirizzo nella gestione della globalità del bilancio dell’ente e dei relativi Uffici. Parimenti la responsabilità del danno erariale prodotto sarebbe anche imputabile ai dirigenti e funzionari adottanti le determinazioni dirigenziali e le proposte di deliberazioni per avere ideato e reso dichiarazioni false relative all’avvenuto riaccertamento dei residui attivi che si riferivano a titoli giuridici falsamente affermati quali esistenti e validi. Particolare responsabilità andava attribuita al dirigente del settore finanziario che ricopriva anche il ruolo di direttore generale, per aver indotto i dirigenti comunali a

sottoscrivere le dichiarazioni (da loro stessi predisposte) con cui si attestava l’avvenuto riaccertamento dei residui attivi in quanto riferiti a titoli giuridici esistenti e validi (circostanza non rispondente al vero). Il danno erariale contestato è stato considerato pari all’importo dei residui attivi cancellati.

A fronte del rinvio a giudizio la parte pubblica si difende da un alto addossando la responsabilità sia ai dirigenti che avevano predisposto gli atti, sia ai revisori dei conti chiamati dalla legge a vigilare sulla reale consistenza e correttezza dei bilancio cui hanno sempre espresso parere positivo. In ogni caso, anche a volere ammettere una sovrastima della consistenza di un risultato di amministrazione che avrebbe alterato i conti dell’ente e favorito maggiori spese, non può non essere rilevato che comunque tali maggiori spese sono pur sempre state effettuate nei confronti della comunità amministrata e, pertanto, prive dei contenuti essenziali per poterle classificare quale danno erariale.

Avuto riguardo alle giustificazioni del responsabile finanziario, questi evidenzia come l’apposizione del visto contabile avrebbe natura meramente formale e non sostanziale, precisando che:
a) Nella c.d. fase di accertamento sono i dirigenti dei vari settori ad essere competenti a verificare l’esistenza e consistenza del credito (accertamento dei residui attivi), attraverso un procedimento amministrativo autonomo;
b) nella c.d. fase dell’annotazione il visto contabile (che consente all’entrata di essere appostata in bilancio) avrebbe solo natura formale (limitandosi alla verifica dell’esistenza dell’avviso di accertamento, della corrispondenza dei dati formali, della corretta imputazione dell’accertamento al capitolo di bilancio), non potendo il responsabile del servizio bilancio entrare nel merito sostanziale dell’attività valutativa svolta dai dirigenti responsabili degli Uffici di amministrazione attiva dotati di potere gestorio concreto. Per tali motivazioni risulta evidente come eventuali erroneità o falsità non possono che essere addebitate ai singoli responsabili degli Uffici. Tale principio è valido a maggior ragione per l’Ufficio tributi alla luce della normativa che assegna autonomi poteri al responsabile del tributo (art. 107 TUEL). Infine, vi è un errore di valutazione da parte della Procura in quanto le dichiarazioni dei responsabili furono sollecitate dai revisori contabili i quali avevano evidenziato la mancanza delle firme dei responsabili di ogni singolo Settore e della specifica motivazione richiesta per il mantenimento dei residui, solo per tale ragione era stata predisposto un fac simile di dichiarazione.

La posizione del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, con la sentenza 26/10/2018 n.78 giudica, nel caso di specie, prive di fondamento le ipotesi accusatorie della Procura. Infatti, la mera violazione delle regole contabili non determina ex se un pregiudizio erariale, in quanto l’erronea o la falsa rappresentazione

di un dato contabile non corrispondente alla realtà fa venire in essere una violazione meramente formale e non sostanziale. Se così non fosse, precisa il Collegio contabile, allora si potrebbe accedere ad una logica di danno alla finanza pubblica in re ipsa non compatibile con l’ordinamento vigente, il quale considera il danno non solo elemento costitutivo dell’illecito contabile, ma anche presupposto processuale imprescindibile ai fini della stessa esistenza della giurisdizione di questa Corte.

D’altra parte, evidenzia il Collegio contabile, è stato imputato il disavanzo quale danno erariale a coloro che hanno posto in essere non una erronea gestione sostanziale delle risorse pubbliche (ad esempio attraverso ritardi di pagamento, percezioni di tangenti, gravi mancanze nella gestione delle pratiche amministrative determinanti pregiudizi in capo a cittadini ed imprese, ecc.), bensì una erronea rappresentazione contabile di dati contabili sostanzialmente imputabili alla gestione amministrativa altrui. In altri termini, la Procura addossa loro una responsabilità sanzionatoria in mancanza di base normativa (e dunque in violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Costituzione) e in contrasto con i principi generali che governano l’azione risarcitoria pubblicistica intestata alla Procura regionale; azione che ha una natura essenzialmente compensativa, essendo rivolta a ristorare esclusivamente i pregiudizi economici effettivamente cagionati al patrimonio pubblico.

Sulla base delle sopra esposte motivazioni i convenuti devono essere assolti per carenza del danno erariale alle finanze pubbliche.

 

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento