a delibera della Corte dei conti Liguria n. 127/2018 Secondo l’articolo 21 del Dlgs 175/2016 nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (comprese nell’elenco disciplinato dall’articolo 1, comma 3, della legge 196/2006) presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti devono accantonare (nell’anno successivo), in un fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Si tratta di una disposizione che mira a responsabilizzare le amministrazioni locali rispetto alla gestione delle società partecipate, in un quadro di riferimento che tende a contenere il fenomeno, come ben dimostrato dai percorsi di razionalizzazione che sono stati intrapresi da oltre un decennio. Peraltro, la disposizione – sul piano applicativo – presenta alcune criticità, con l’effetto di rendere particolarmente interessante la delibera n. 127/2018 della Sezione Regionale di Controllo della Liguria della Corte dei conti che trae spunto da un’articolata richiesta avanzata da un Comune e che risponde a una pluralità di questioni tutte di rilevante importanza. Copertura di debiti e perdite La pronuncia evidenzia che l’obbligo di accantonamento non comporta – a carico dell’ente – né un obbligo di copertura della perdita né un obbligo di farsi carico delle posizioni debitorie della società partecipata. Di conseguenza, la norma non comporta il venir meno della regola, riferita alle società partecipate, dell’autonomia patrimoniale perfetta, non essendo neppure ipotizzabile una responsabilità verso terzi per attività di direzione e coordinamento, tenuto pure conto di quanto stabilito dalla legge 102/2009. Ecco perché la logica prudenziale intrinseca nell’articolo 21 comporta che essa trovi applicazione generalizzata alle società partecipate dagli enti locali, non essendo possibile limitare il perimetro di applicazione alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono iscritte nell’elenco Istat (interpretazione sostenuta dal Comune istante). Inoltre, la Corte dei conti precisa che l’accantonamento da eseguire deve essere effettuato per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e, conseguentemente, all’intera perdita d’esercizio, non risultando corretto (e possibile) procedere a una limitazione entro l’importo del patrimonio netto della società partecipata. Servizi pubblici a rete Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, poi, il risultato negativo da assumere al fine della determinazione dell’accantonamento corrisponde alla differenza tra “valore” e “costi” della produzione, secondo l’articolo 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, anche dopo la modifica del Dlgs 139/2015 agli schemi di bilancio. Questo decreto, infatti, in ordine al conto economico, ha previsto che – tra l’altro – non sia più esposta distintamente la gestione straordinaria, con l’effetto di ricomprendere le poste nell’ambito delle grandezze del valore della produzione e dei costi della produzione, i quali – a questo punto – contemplano voci diverse rispetto a quelle presenti al momento della formulazione del testo normativo. Il piano di risanamento L’accantonamento, ancora, sempre secondo le indicazioni della Corte dei conti, non può neppure essere omesso nell’ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento a norma dell’articolo 14 del Dlgs 175/2016 nel quale, tra le misure di ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l’esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite. Fino a quando non siano noti gli effetti del piano di risanamento, infatti, non è possibile escludere che l’ente debba intervenire, in caso di dimostrata utilità, a ripianare le perdite. È anche chiarito che il risultato – negativo – di esercizio a cui fare riferimento per la quantificazione dell’accantonamento è quello che si consacra nel rendiconto (bilancio d’esercizio) approvato formalmente dalla società partecipata. Di conseguenza, l’accantonamento dovrà essere effettuato nel primo bilancio successivo alla “certificazione” del risultato negativo. Ciò ovviamente non impedisce all’ente partecipante, nell’ambito della verifica sull’andamento della gestione societaria, di valutare prudenzialmente di procedere ad accantonamenti anche prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio. La regola, infine, è destinata a valere anche “in positivo”, in relazione alla maturazione dei risultati economici favorevoli che determinano il superamento dell’obbligo di accantonamento ovvero la possibilità di rendere disponibili le risorse accantonate. Anche al fine di valutare il riassorbimento delle perdite, infatti, l’ente dovrà attendere la certificazione dei risultati della società partecipata mediante l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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