Dalle banche arriva un warning agli enti locali che approvano i bilanci oltre la scadenza ordinaria del 31 dicembre. In tali casi, è necessario prestare attenzione agli stanziamenti di cassa, che non possono presentare un importo inferiore agli ordinativi già emessi e devono tenere conto dell’ammontare dei residui trasmessi al tesoriere per l’avvio dell’esercizio o della gestione provvisoria e delle successive modifi che. La questione è risalente, ma è riemersa nell’ultimo resoconto della Commissione Arconet (l’organismo che sovrintende al nuovo ordinamento contabile previsto dal dlgs 118/2011). In quella sede, l’Abi (Associazione bancaria italiana) ha segnalato diversi casi di bilanci approvati dopo Capodanno che presentano stanziamenti inferiori agli ordinativi già emessi ed acquisiti dal tesoriere. La casistica si riferisce, in particolar modo, al valore dei residui inferiori rispetto a quanto formalizzato con l’apposito elenco all’inizio dell’esercizio fi nanziario per l’avvio dell’esercizio provvisorio. Ciò dipende dalla necessità di elaborare il documento del bilancio prima della chiusura dell’esercizio, riportando il valore dei residui presunti ad una data antecedente a quella di elaborazione dell’elenco dei residui fornito al tesoriere per l’avvio del nuovo esercizio. Si tratta, però, di una criticità: sebbene al tesoriere non competa alcuna verifi ca di congruenza rispetto ai dati bilancio, l’Abi ha rilevato comunque l’impossibilità di acquisire stanziamenti/valori del bilancio approvato quando risultino inferiori agli ordinativi di pagamento già registrati, stante le responsabilità poste a carico degli istituti dall’art. 216 del Testo unico sugli enti locali. Da qui la richiesta di sensibilizzare gli enti affi nché i dati comunicati nel bilancio approvato siano coerenti con gli ordinativi emessi dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio di previsione. L’Abi ha segnalato altresì che alcuni enti nella fase di riaccertamento ordinario non hanno comunicato le variazioni di cassa, come previsto dal paragrafo 11.10 dell’allegato 4/2, sostenendo che le variazioni sugli stanziamenti di cassa devono essere fatte solo nel momento di approvazione del rendiconto art. 227, comma 6-quater del Tuel. Il mancato adeguamento della cassa a fronte del riaccertamento ordinario non blocca l’operatività del tesoriere, ma produce lo scarto degli ordinativi di pagamento per quei capitoli dove la cassa risulta maggiore di residuo più competenza (cfr la Faq 20 di Arconet). Il tema sarà ripreso nelle prossime sedute di Arconet, in vista della ormai imminente sessione di bilancio 2019 che si aprirà uffi cialmente il prossimo 15 novembre, data entro la quale le amministrazioni dovranno presentare i preventivi relativi alo prossimo triennio unitamente alla nota di aggiornamento del Dup.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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