La disciplina di riferimento per il mantenimento degli equilibri finanziari è rintracciabile all’articolo 162, comma 2 del Tuel, secondo il quale il pareggio finanziario complessivo per la competenza comprende l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e il recupero del disavanzo di amministrazione. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti e ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Il bilancio di previsione deve poi garantire un fondo di cassa finale non negativo.
In termini operativi, la programmazione della spesa pubblica (in particolare agli investimenti) diventerebbe condizionata al solo rispetto degli equilibri del proprio bilancio.
L’assunzione di nuovo indebitamento sarebbe vincolata, in assenza di novità, al solo rispetto dell’articolo 204 del Tuel, che disciplina la sostenibilità del relativo rimborso. In altre parole, occorrerà verificare che l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno. Il bilancio di parte corrente dovrà poi assicurare la sostenibilità delle spese relative all’ammortamento dei mutui contratti. Il fondo pluriennale vincolato continuerà a rilevare ai fini degli equilibri generali di bilancio, anche se proveniente da debito.
Una disciplina ad hoc dovrà infine essere scritta per consentire l’applicazione almeno delle quote vincolate del risultato di amministrazione agli enti in disavanzo.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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