In data 09/10/2018 il Senato ha approvato la seguente mozione sui programmi di riqualificazione delle periferie:
premesso che:
l’articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito un “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2016, in attuazione delle predette disposizioni, ha stabilito le modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti (complessivamente 120) per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: a) i Comuni capoluogo di provincia e le Città metropolitane dal n. 1 al n. 24 hanno beneficiato delle risorse previste all’art. 1, comma 978, della legge n. 208, nella misura complessiva di 500 milioni di euro. Per tali enti, le convenzioni sono state sottoscritte nel mese di marzo 2017 e sono state registrate dalla Corte dei conti in data 4 maggio 2017; b) per assicurare il finanziamento dei restanti enti (96 tra Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitane) si è poi proceduto a rifinanziare le risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2016 ai sensi dei commi 140 e 141 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per tali enti, le convenzioni sono state sottoscritte e poi registrate dalla Corte dei conti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, sono stati assegnati al programma 800 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. Tali risorse sono state poi iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione;
ai sensi del comma 141, con delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, è stato assegnato l’importo residuo di 761,32 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2014-2020;
rilevato che, in base alle convenzioni, le erogazioni in favore dell’ente beneficiario avvengono secondo le seguenti modalità: la quota di finanziamento anticipato del 20 per cento dell’importo del singolo intervento è erogata in esito alla verifica, effettuata dal gruppo di monitoraggio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell’approvazione da parte degli enti beneficiari dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi; i pagamenti intermedi sono erogati fino al limite del 95 per cento, previa verifica da parte del gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi; la restante quota del finanziamento, pari al 5 per cento, è erogata in seguito all’effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell’intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi;
considerato che:
nel corso del complesso iter procedurale di attuazione delle disposizioni legislative è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 7 marzo 2018 (depositata il 13 aprile), che ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 140 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2017, nella misura in cui nei settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale concorrente (governo del territorio, protezione civile, grandi reti di trasporto) «non prevede un’intesa con gli enti territoriali»;
sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri numerose richieste da parte degli enti assegnatari di rimodulazione degli interventi, di aggiornamento dei cronoprogrammi di attuazione o di proroga dei termini di trasmissione degli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi;
la recente modifica legislativa prevista dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (articolo 13, commi da 01 a 04), ha differito al 2020 l’efficacia delle convenzioni concluse con i Comuni capoluogo di provincia o Città metropolitana collocati nella suddetta graduatoria dal n. 25 al n. 120;
i conseguenti effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto sono destinati ad un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e a tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha adottato, il 3 ottobre 2018, un’apposita circolare che ne consentirà l’immediato utilizzo;
le disposizioni recentemente entrate in vigore non determinano un blocco delle convenzioni e non pregiudicano per gli enti locali la possibilità di procedere in autonomia con riguardo agli interventi per i quali sono previste anche risorse derivanti dal cofinanziamento, ovvero di accendere forme di anticipazione finanziaria nei limiti già consentiti dall’ordinamento (ad esempio attraverso la Cassa depositi e prestiti),
impegna il Governo:
1) a prevedere, anche alla luce degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’incontro con l’Anci dell’11 settembre 2018, specifiche misure nel disegno di legge di bilancio per il 2019 volte a garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati, aggiudicatari degli interventi finanziati a valere sul fondo periferie;
2) a prevedere misure al fine di provvedere al rimborso delle spese per gli interventi, già sostenute dagli enti territoriali che hanno sottoscritto le convenzioni.
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