La delibera della Corte dei conti Veneto n. 279/2018 La norma tecnica (a valenza legislativa) contenuta al punto 5.2.h) del principio contabile applicato che riguarda la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) impone l’obbligo dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso legale in caso di soccombenza probabile o sentenza di condanna non definitiva e non esecutiva. In questo modo si vuole scongiurare il rischio di squilibri di bilancio strutturali dovuti a sentenze che determinano per l’ente locale oneri di rilevante entità finanziaria non affrontabili con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio. Con la delibera n. 279/2018, la Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, consolida e precisa il principio dell’obbligatorietà della costituzione di un apposito fondo rischi in presenza di una obbligazione passiva condizionata all’esito del giudizio.
La costituzione del fondo rischi
Tecnicamente, essendo subordinata al verificarsi di un evento, l’obbligazione passiva non dà luogo ad alcuna spesa impegnabile e le risorse stanziate incrementano necessariamente, a fine esercizio, la quota del risultato di amministrazione accantonata – tra le «passività potenziali (fondi spese e rischi)» – per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza.
Nozione di passività potenziale
Secondo i magistrati del controllo veneto, il concetto di «passività potenziale», in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili del Dlgs 118/2011, può certamente essere ricavato dalla nozione fornita nell’ambito degli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità economica. Più in particolare, per un verso, si tratta di un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti, non totalmente sotto il controllo dell’ente (Ias 37). Per altro verso, l’obbligazione si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro (Oic 31). A questo riguardo, i giudici contabili rilevano come lo stato di incertezza sia espresso algebricamente dal cosiddetto «coefficiente di rischio», che deve essere stimato dal soggetto che redige il bilancio in base alle situazioni concrete e, quindi, motivato. Sulla base di questa valutazione, l’accantonamento si determina moltiplicando il coefficiente per l’ammontare della passività potenziale (si esprime, conformemente, anche l’Ipsas 19).
Monitoraggio virtuoso del contenzioso
Posto che la finalità perseguita dall’accantonamento è quella di non pregiudicare la stabilità finanziaria dell’ente nel momento in cui l’evento negativo ritenuto probabile dovesse realizzarsi (comportando il pagamento di spese, legali e risarcitorie), e così mantenere gli equilibri di bilancio, viene richiesto all’ente stesso uno sforzo supplementare sul versante gestionale volto a declinare in modo appropriato le esigenze della corretta applicazione dei principi contabili. Per attestare la corretta entità nonché la congruità degli accantonamenti (la cui verifica è onere specifico dell’organo di revisione, nell’ambito della relazione allegata ai documenti programmatori) risulta essenziale procedere a una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi, sulla base di approfondite istruttorie. Insomma, la gestione virtuosa del fondo rischi contenzioso – che, giova ribadire, è obbligatorio e non facoltativo – postula un monitoraggio attento e dinamico circa la sua formazione e la relativa adeguatezza al fine di affrontare tempestivamente le posizioni debitorie (fuori bilancio) suscettibili di emersione a seguito degli esiti del giudizio.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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