L’esecutività delle deliberazioni e il corretto decorso dei termini. Accettazione dell’ipotesi espansiva

24 Settembre 2018
Modifica zoom
100%
In considerazione dei termini perentori previsti dall’ordinamento dalla data di esecutività delle deliberazioni, non dichiarate immediatamente eseguibili, discendono conseguenze di particolare rilevanza. In particolare l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, disciplinato dall’art.243-bis del Teul, prevede che lo stesso debba essere presentato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni dall’esecutività della deliberazione che ne abbia dato impulso.

I termini previsti dalla normativa

Sulla esecutività delle deliberazioni degli organi comunali i riferimenti normativi si rinvengono nelle disposizioni di cui all’art.134 comma 3 del tuel il quale dispone che “le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione”. I successivo comma 4 dispone che “nel caso di urgenza, le deliberazioni di consiglio e giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”. Infine, l’art. 124, comma 1 prevede che “tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per 15 gg consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.

In disparte le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, il problema si sposta sulla esecutività delle altre deliberazioni, su cui insistono due teorie.

La prima teoria. Il primo orientamento, seguito da prevalente giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio, Sez. II, n. 8915/2011 del 16.11.2011; TAR Lazio, II, 6506/2002 del 19.07.2002; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1070/2009 del 18.11.2008), reputa, alla luce di una interpretazione letterale del citato art. 134, che afferendo il termine in esame “all’esecutività dell’atto”, le relative delibere diventano esecutive decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ossia all’undicesimo giorno dall’inizio della  pubblicazione.

La seconda teoria. Il secondo orientamento in materia, cui aderisce anche il Ministero dell’Interno, considera invece che alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, diventano esecutive se non siano state già dichiarate immediatamente eseguibili (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 03.05.1999) e che il computo iniziale dei dieci giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni (TAR Sardegna, 21 maggio 2002, n. 709).

Il cambio di orientamento del Ministero dell’interno

La Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali, chiamata a giudicare i piani di riequilibrio finanziario, ha di recente indicato come l’esecutività della deliberazione del Consiglio comunale debba essere computata quale termine nel primo giorno utile dopo la scadenza dei primi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, dichiarando per tale verso fuori dei termini perentori il piano di riequilibrio presentato da un Comune che, secondo il precedente orientamento dato dal Ministero dell’Interno ne aveva invece rispettato i termini. Tale cambio di orientamento discendeva, a dire della Commissione, dalle ultime linee guida dei piani di riequilibrio approvati dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.5/2018).

La posizione del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione 05/09/2018 n.104 ha giudicato il ragionamento della Commissione non coerente con quanto evidenziato dalla Sezione Autonomie, avendo quest’ultima solamente evidenziato il rispetto della perentorietà dei termini facendo riferimento, senza prendere alcuna posizione, dei due diversi orientamenti.

Dovendo il Collegio contabile giudicare se i termini utilizzati dal Comune siano rispettosi della perentorietà prevista dall’ordinamento, il giudizio non può che essere positivo, avendo l’ente locale rispettato l’orientamento del Ministero dell’Interno (parere del 13 settembre 2006) organismo deputato a stabilire il rispetto dell’esecutività della deliberazione dei piani di riequilibrio, pertanto l’esecutività è data dal computo iniziale dei 10 giorni da compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni.

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento