La vicenda
A fronte della prestazione resa ad un ente locale e del mancato pagamento da parte dell’amministrazione, un professionista sollecitava l’obbligo a procedere al riconoscimento del debito in Consiglio comunale al fine di accertare l’ingiustificato arricchimento delle prestazioni ricevute. In particolare il ricorrente si duole dell’inerzia dell’amministrazione nel procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonostante vi fosse un obbligo da parte del Comune di concludere il procedimento preordinato, ai sensi degli artt. 191 e 194 del d. lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti locali, alla approvazione dei debiti fuori bilancio. A fronte di tale inerzia il Tribunale amministrativo di prime cure aveva respinto il ricorso sull’assunto della infondatezza nel merito della pretesa creditoria. Avverso tale sentenza negativa ricorreva il professionista in Consiglio di Stato evidenziandone l’erroneità ed ingiustizia ed invocandone l’integrale riforma, con condanna alla adozione, nel termine a fissarsi, di formale e motivata determinazione conclusiva del procedimento e alla concorrente refusione dell’indennizzo da ritardo, e in presenza della perdurante inerzia, designare un organo commissariale sostitutivo.
Le motivazioni del Consiglio di stato
Il Consiglio di Stato con sentenza 03/09/2018 n.5138 considera infondato il ricorso per le seguenti motivazioni:
- Risulta pacifico quello per cui i contratti con la Pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la deroga prevista dall’art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio” – con la sottoscrizione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Da ciò discende la non idoneità di una mera delibera comunale, deputata ad altra funzione e priva del relativo impegno di spesa, nonché dell’indicazione dei mezzi per far fronte al compenso del professionista;
- in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un professionista, al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, la clausola con cui il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione di detta opera deve qualificarsi come “condizione potestativa mista”, il cui mancato avveramento preclude l’azionabilità del credito.
Nel caso di specie, l’amministrazione, nel riscontrare la richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio formulata dall’odierno appellante, ha rilevato, sotto entrambi gli evidenziati profili, la mancanza dei relativi presupposti, in quanto:
a) il contratto non era stato stipulato nelle forme di rito, trattandosi di incarico conferito sulla sola base di delibera di Giunta comunale;
b) in ogni caso, il pagamento dell’eventuale corrispettivo era stato subordinato al conseguimento di un finanziamento, che non era stato mai riconosciuto, con il conseguente venir meno della relativa condizione.
Le predette condizioni sono sufficienti per confermare l’insussistenza del credito vantato in danno dell’Amministrazione e, di conseguenza, l’inesistenza del preteso obbligo di attivare il procedimento per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.
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