Legittima la revoca del revisore se non collabora con il Consiglio comunale

3 Agosto 2018
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Dopo il Tribunale amministrativo di primo grado anche il Consiglio di Stato (sentenza n.2785/2018) ha giudicato legittima la revoca del revisore dei conti per essersi reso inadempiente agli obblighi di collaborazione con il Consiglio comunale. In particolare, le motivazioni della deliberazione di revoca discendevano dai seguenti inadempimenti giudicati dai giudici amministrativi di particolare gravità: aver rifiutato di partecipare ai lavori preparatori della proposta di bilancio; aver ritardato la consegna della relazione, malgrado numerosi solleciti, con obbligo del differimento dell’adunanza consiliare; aver impedito l’adozione della deliberazione di bilancio e, infine, aver predisposto una incompleta motivazione nel parere non favorevole rilasciato sugli equilibri di bilancio.

La vicenda

Il revisore dei conti di un Comune è stato revocato dal proprio incarico per asserite violazioni agli obblighi di collaborazione con il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 235 del T.U.E.L. secondo cui “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d” e dell’art. 239 del T.U.E.L. il quale prevede, tra i compiti del revisore, l’ “attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento”.

L’amministrazione ha giudicato inadempiente il revisore e non rispettoso degli obblighi lui incombenti di collaborazione con l’Organo consiliare, per le seguenti rilevanti e gravi inadempienze: aver rifiutato di partecipare ai lavori preparatori della proposta di bilancio; aver ritardato la consegna della relazione, malgrado numerosi solleciti, con obbligo del differimento dell’adunanza consiliare; aver impedito l’adozione della deliberazione di bilancio e, infine, aver predisposto una incompleta motivazione del parere non favorevole sugli equilibri di bilancio.

L’impugnazione della deliberazione di revoca non è stata, tuttavia, accolta dal Tribunale amministrativo regionale, tanto che il revisore dei conti ne chiedeva giustizia al Consiglio di Stato, chiarendo, in particolare, come solo la mancata relazione al rendiconto fosse stata dal legislatore comminata con la sanzione di grave inadempienza tale da poter il Comune legittimamente sanzionare il revisore con la revoca del suo incarico.

La conferma da parte del Consiglio di Stato

Secondo l’Alto Consesso amministrativo di appello, erra il revisore ritenendo che la sola causa di revoca dell’incarico sia limitata alla relazione non formulata nei tempi sul rendiconto di gestione. Il legislatore ha, infatti, inteso richiamare il particolare adempimento ed importanza della relazione sul conto consuntivo, con la dizione “in particolare”, inserita nell’art.235, la quale di per se sola ne giustifica la revoca. Contrariamente, pertanto, a quanto obiettato dal revisore rimosso, il legislatore ha in generale inteso sanzionare il comportamento del revisore anche per altre inadempienze, le quali, come nel caso di specie, qualora siano diverse e tutte documentate, appare senza dubbio rientrante nelle ipotesi tipiche della rimozione del revisore per inadempienza. In altri termini, ogniqualvolta nello svolgimento dell’attività di collaborazione, di cui all’art. 1 lettera a) del successivo art. 239, così come delle altre funzioni assegnate al revisore, questi incorra in “inadempienze”, anche diverse da quella tipizzata nell’art. 235, ne è legittima la revoca, con provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso di specie, tutte le attività poste in essere dal revisore, in un arco di tempo ristretto, sono concordanti nel far ritenere mancante quello spirito  di collaborazione del revisore verso l’Organo consiliare espressamente sancito dalla normativa.

Conclude, quindi, il Collegio amministrativo di appello confermando la legittimità della revoca disposta dall’ente con conseguente rigetto del ricorso.

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