Le condizioni per acquisto di vetture non adibite a servizi istituzionali

2 Agosto 2018
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In considerazione dei divieti e limitazioni posti sino ad oggi da una serie di normative, un Sindaco interroga i magistrati contabili al fine di conoscere se sia o meno possibile procedere ad un acquisto di una vettura, pur non essendo impiegata in servizi della polizia locale o per altri servizi istituzionali (servizi sociali, protezione civile ecc.).

Le precisazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 26 luglio 2018, n. 90 ripercorre i diversi divieti posti dalla normativa.

  • Il d.l.78/2010 all’art.6, comma 14 aveva posto una serie di limitazioni alla spesa per acquisti, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e per acquisto di buoni taxi da parte delle pubbliche amministrazioni. Erano state, tuttavia, introdotte alcune eccezioni, dal citato limite della spesa alcuni veicoli, quali quelli utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero, per effetto di modifiche successive (art. 5, comma 2, d.l. 95/2012), quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. In merito ai limiti economici, il legislatore aveva precisato come a decorrere dal 2011, si era in presenza di un tetto di spesa (80% della spesa sostenuta nel 2009) “per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi”; successivamente il d.l. n. 95/2012, aveva previsto che a decorrere dal 2014, tale limite dovesse essere ancora più stringente (30% della spesa del 2011, già a sua volta ridotta rispetto a quella del 2009);
  • La legge 24.12.2012 n. 228 ha introdotto, a far data dall’entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 2015, il divieto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con le sole eccezioni degli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero. Tale divieto veniva prorogato al 31/12/2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, comma 636).

Ora, secondo il comune istante, la scadenza del divieto di acquisto di autovetture, con le eccezioni indicate, avrebbe fatto venire meno anche il limite del contenimento della spesa. Tale deduzione, secondo il Collegio contabile non è coerente con le limitazioni poste dal legislatore, in quanto i divieti erano due. Il primo divieto è dato dalla limitazione della spesa in generale prevista per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio, l’esercizio di autovetture e l’acquisto di buoni taxi, il secondo invece riguarda il solo acquisto. Pertanto, il venire meno di una (l’espresso divieto) non incide sull’operatività dell’altra (tetto di spesa).

In conclusione anche per l’anno 2018 opera ancora il divieto del tetto di spesa issato dall’articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012, pertanto il Comune ha facoltà di acquistare autovetture non adibite a servizi istituzionali, ma purché la spesa non sia superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011.

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